
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 42
G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20
Norme dirette ad agevolare l'istituzione di scuole e la frequenza dei corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale parasanitario.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
La Regione Siciliana, nell'ambito del proprio territorio, ha il compito di valutare il fabbisogno del personale parasanitario e, per l'effetto, di programmare e promuovere la formazione, nonchè di istituire, regolamentare e finanziare le scuole ed i corsi relativi e di vigilare sul loro funzionamento, fermo restando che, ai sensi dell'ordinamento vigente, la disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è riservata allo Stato al quale compete, altresì, il potere di determinare i requisiti di ammissione e le materie fondamentali di insegnamento nelle relative scuole.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
L'istituzione di scuole e di corsi per la formazione del personale parasanitario presso enti ospedalieri, università o altri enti pubblici in possesso dei requisiti necessari per il funzionamento e presso gli ospedali psichiatrici, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è autorizzata dall'Assessore regionale per la sanità in base ad un piano regionale, elaborato dalla Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario prevista al successivo art. 3, e tenendo conto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurazione da parte delle scuole e dei corsi di una formazione che consenta agli operatori di esercitare la propria attività professionale con adeguata capacità tecnico-pratica, con piena disponibilità al lavoro di gruppo ed al lavoro interdisciplinare e pronta percezione dei bisogni reali dei soggetti cui è destinato l'intervento sanitario, affinchè gli operatori stessi siano in grado di svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione dello stato di salute e di benessere sociale della popolazione;
2) adeguamento dell'azione educativa, nei metodi e nei contenuti, a livello del progresso scientifico e tecnologico, così da realizzare una stretta integrazione fra insegnamento teorico e pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti;
3) realizzazione di una gestione programmata delle attività di formazione del personale in modo che si persegua un equilibrio fra domanda ed offerta del personale;
4) attuazione di un coordinamento fra le varie scuole esistenti in modo da consentire l'effettuazione di tirocini tra diversi istituti e realizzare uno scambio di materiale didattico;
5) collegamento tra ospedale ed istituzioni extraospedaliere, onde consentire una formazione infermieristica idonea allo svolgimento di compiti di medicina preventiva ed assistenza domiciliare;
6) adeguata utilizzazione delle attuali strutture didattiche di enti pubblici non ospedalieri.
Possono essere autorizzati, altresì, scuole e corsi per il personale parasanitario riconosciuto dallo Stato per la formazione del quale non siano stati fissati dallo Stato i requisiti di ammissione alle scuole e le materie fondamentali. In tali ipotesi, i programmi proposti ed i requisiti richiesti, che saranno indicati dalla Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario prevista al successivo art. 3, dovranno essere sottoposti alla debita approvazione dei competenti organi statali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituita la Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario.
La Commissione, oltre al compito di elaborare il piano regionale di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, esprime pareri e avanza proposte relativamente:
a) al numero degli allievi autorizzati alla frequenza dei corsi;
b) alle modalità di selezione da parte degli enti che effettuano i corsi;
c) all'istituzione di corsi periodici di aggiornamento destinati al personale già abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie ed alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
La Commissione di cui al precedente articolo è composta:
a) dall'Assessore regionale per la sanità, che la presiede;
b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della sanità;
c) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
d) dall'ispettore sanitario regionale;
e) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentantive a livello regionale;
f) da un rappresentante dell'Associazione regionale degli ospedali siciliani (AROS);
g) da tre rappresentanti dei comuni siciliani, designati dall'organizzazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità.
Nel caso di assenza o di impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della sanità.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
La Commissione, per l'esame di particolari questioni, può invitare a partecipare ai propri lavori degli esperti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
L'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, stabilisce il numero degli allievi autorizzati alla frequenza dei corsi, nonchè le modalità di selezione da parte degli enti che effettuano i corsi, compatibilmente con la disciplina fissata dalla legislazione statale.
Fermo restando il possesso dei requisiti specificatamente previsti dalle leggi dello Stato, l'ammissione degli allievi è subordinata al superamento di un colloquio o esame volti ad accertare l'idoneità del candidato a seguire proficuamente il corso e ad evidenziare contenuti di cultura generale e di carattere attitudinale e motivazionale.
L'esame ed il colloquio saranno sostenuti davanti ad un'apposita commissione composta e nominata nei modi che saranno stabiliti dalla Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario e della quale devono, in ogni caso, far parte esperti delle materie previste dal programma di insegnamento e della diagnosi attitudinale.
In ogni caso, la durata annua dei corsi non può eccedere le 1.500 ore ed il numero massimo complessivo di allievi per corso non può essere superiore a 30 unità.
Gli allievi che siano legati da un rapporto d'impiego con enti ospedalieri ed altri enti ed istituti sanitari continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola e sono tenuti a presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
Il numero degli allievi, per ogni anno scolastico, non può eccedere per ciascun ente il 5 per cento dei posti coperti di organico delle qualifiche interessate.
Gli stessi, per il periodo attinente alla preparazione professionale, sono collocati, a domanda, in posizione di comando per perfezionamento professionale; tale periodo è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici si stipendio.
Gli enti che istituiscono le scuole hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in favore degli allievi per la durata del corso.
Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio pratico.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
Allo scopo di agevolare la frequenza alle scuole operanti nel territorio della Regione Siciliana per:
- infermiere e infermieri professionali;
- capo sala e dirigenti;
- infermiere generico;
- ostetrica;
- assistente sanitaria e visitatrice;
- massaggiatore, massofisioterapista;
- vigilatrice d'infanzia e puericultrice;
- odontotecnico;
- ottico;
- ortopedico ernista;
- tecnico di radiologia;
- tecnico di laboratorio;
- tecnico di centro trasfusionale;
- tecnico d'igiene;
- tecnico sanitario;
- terapista della riabilitazione;
- tecnici delle riabilitazioni motorie (fisiokinesiterapista);
- terapisti delle riabilitazioni sensoriali (logopedista, tecnico di audiometria ed ortofonia, ortofonista e psicifonista, ortottista);
- dietista;
- podologo;
- e di ogni altra specializzazione riconosciuta dallo Stato.
L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere nei primi cinque anni di applicazione della presente legge agli allievi che frequentano le scuole suddette un assegno di studio limitatamente alla durata del corso, pari a lire 1.000 giornaliere.
L'ammontare di tale assegno è raddoppiato per quegli allievi che hanno la propria residenza in sede distante almeno 15 chilometri da quella della scuola.
Per fruire dell'assegno di cui al comma precedente si osservano le seguenti modalità:
a) le domande, in carta semplice, dirette all'Assessorato regionale della sanità, vanno presentate dagli interessati alla direzione delle scuole o dei corsi entro e non oltre venti giorni dall'inizio dei rispettivi corsi annuali;
b) il consiglio di amministrazione di ciascuna scuola esamina le singole domande e le trasmette entro trenta giorni successivi al termine di cui alla precedente lett. a all'Assessorato regionale della sanità con motivato parere circa la loro ammissibilità;
c) l'erogazione dell'assegno di studio è disposta tramite gli enti gestori delle singole scuole, ai quali è fatto obbligo di fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento;
d) il beneficio dell'assegno di studio può essere, con decreto motivato dell'Assessore regionale per la sanità, negato o sospeso quando, su motivata segnalazione del consiglio di amministrazione delle singole scuole, l'allievo, a causa di assenza prolungata ed ingiustificata, o per gravi motivi disciplinari, non risulti meritevole.
L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere altresì agli allievi occupati presso le case di cura private che frequentano le scuole un assegno di studio, limitatamente alla durata del corso, pari a lire 5.000 giornaliere, a titolo compensativo per il mancato guadagno.
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, può apportare con proprio decreto opportune modifiche alla misura degli assegni sopra previsti per renderli più adeguati alle eventuali variazioni del costo della vita.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
L'Amministrazione regionale della sanità è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri, alle università ed agli altri enti pubblici in possesso dei requisiti necessari che effettuano le scuole e i corsi:
a) contributi annui sulle spese di carattere generale, il cui ammontare è calcolato in base al parametro ora-corso fissato in lire 5.000 (durata del corso in ore per lire 5.000);
b) contributi annui sulle spese per consumi, calcolate in base al parametro quota lire 75- ora - allievo (75 lire per il numero delle ore di ciascun corso per il numero degli allievi).
Ciascun ente beneficiario è obbligato a fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione nel decreto di concessione.
La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge è gratuita, e, pertanto, non può essere subordinata al pagamento di tasse di iscrizione o di frequenza.
Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale necessario per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
Al fine di fornire nozioni tecniche di aggiornamento che insegnano nuove tecniche o metodi a chi è già abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliari o alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, l'Assessorato regionale della sanità promuove l'istituzione ed organizza corsi periodici di aggiornamento presso le scuole di cui sopra, sentito il parere della Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, facendo in modo da garantire la partecipazione obbligatoria di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.
In ogni caso, la durata di ciascun corso di aggiornamento, durante l'anno, non può eccedere le 50 ore ed il numero massimo dei partecipanti non può essere superiore a cinquanta unità.
Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.
I programmi dei corsi, indicati dalla Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario, sono approvati dall'Assessore regionale per la sanità il quale vigila sull'efficacia del loro espletamento.
L'Assessore regionale per la sanità può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola o all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell'organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso, sentito il parere della Commissione regionale per la formazione del personale parasanitario.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole già istituite e per i corsi funzionanti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa complessiva di lire 700 milioni a carico del bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 22 della L.R. 22/78.