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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

DIRETTIVA (CEE) 76/403 DEL CONSIGLIO, 6 aprile 1976

G.U.C.E. 26 aprile 1976, n. L 108

Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235.

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei PCB può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

Considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione dello smaltimento dei PCB uno degli obiettivi della Comunità nei settori del miglioramento delle condizioni di vita, dell'armonioso sviluppo delle attività economiche in tutta la Comunità e di un'espansione continua ed equilibrata; che, a tal fine, occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235;

Considerando che i PCB sono manifestamente pericolosi per la salute umana e per l'ambiente, e che è pertanto opportuno controllare tali sostanze in tutte le forme di impiego;

Considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) riconosce la necessità di ricorrere ad azioni comunitarie per i rifiuti il cui trattamento richieda, a causa della tossicità e della non degradabilità dei rifiuti stessi, soluzioni che esorbitano dall'ambito nazionale;

Considerando che la direttiva 75/442/CEE (4) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale; che per i rifiuti particolarmente pericolosi occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, dell'abbandono o del deposito incontrollato degli stessi; che un regime del genere deve essere adottato per i PCB;

Considerando che, per evitare al massimo i rischi di dispersione nell'ambiente, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso;

Considerando inoltre che occorre disporre che gli Stati membri istituiscano o designino gli stabilimenti o le imprese incaricati di provvedere allo smaltimento dei PCB e che qualsiasi persona in possesso di tali sostanze e desiderosa di disfarsene debba tenerle a disposizione di tali stabilimenti o imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 14. luglio 1975, n. C 157.

(2)

G.U. 17 novembre 1975, n. C 263.

(3)

G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

(4)

G.U. 25 luglio 1975, n. L 194.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intendono:

a) per PCB: i policlorodifenili,

i policlorotrifenili,

le miscele contenenti policlorodifenili e/o policlorotrifenili;

b) per smaltimento:

- la raccolta e/o la distruzione dei PCB,

- i procedimenti di trasformazione necessari per la rigenerazione dei PCB.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchè siano vietati lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi che li contengono.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga effettuato senza pericolo per la salute degli uomini e senza recare pregiudizio all'ambiente.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 6

Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 le autorità competenti degli Stati membri istituiscono o designano gli stabilimenti o le imprese autorizzati a smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 7

Chiunque detenga dei PCB per il cui smaltimento non abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 deve tenerli a disposizione degli stabilimenti o imprese di cui allo stesso articolo.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 8

Conformemente al principio " chi inquina paga ", il costo dello smaltimento dei PCB, detratto l'importo della loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto:

- dal detentore che consegni i PCB ad uno stabilimento o ad un'impresa di cui all'articolo 6;

- e/o dai precedenti detentori o dal produttore dei PCB o del materiale contenente PCB.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 9

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni particolari cui devono conformarsi, in applicazione della presente direttiva, da una parte i detentori di PCB e, dall'altra, gli stabilimenti o imprese di cui all'articolo 6.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 10

Ogni tre anni gli Stati membri, nel contesto della relazione di cui all'articolo 12 della direttiva n. 75/442/CEE, redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei PCB nel loro territorio e la trasmettono alla Commissione. A tal fine, gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 6 sono tenuti a fornire alle autorità competenti di cui allo stesso articolo le informazioni relative allo smaltimento dei PCB. La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri.

Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CE) 96/59.

Art. 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN