
LEGGE REGIONALE 18 marzo 1976, n. 31
G.U.R.S. 20 marzo 1976, n. 15
Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è sostituito dai seguenti:
"Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati.
Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi.
Il lavoratore che trasferisce la propria residenza fuori dalla sede abituale è tenuto a fornire mensilmente all'ente pagatore idonea documentazione atta a dimostrare il proprio stato di disoccupazione.
Gli impiegati ed operai che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge hanno l'obbligo di iscriversi in speciali elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro".
Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e sino alla entrata in vigore della presente legge, costituisce valida documentazione, ai fini della corresponsione dell'indennità mensile prevista dagli articoli 6 e 8 della citata legge, la dichiarazione di disoccupazione resa dagli interessati presso i competenti uffici del lavoro.
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è sostituito dai seguenti:
"Per il pagamento dell'indennità mensile prevista dall'art. 6 l'Ente minerario siciliano è tenuto ad elaborare mensilmente appositi elenchi comprendenti i nominativi degli aventi diritto e i dettagliati importi agli stessi spettanti.
I suddetti elenchi sono tempestivamente trasmessi all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che disporrà il pagamento delle competenze in essi indicate attraverso gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.
Per la regolamentazione degli oneri previdenziali ed assistenziali l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i competenti istituti di previdenza ed assistenza".