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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 16

G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 dicembre 1960, n. 48, e 29 luglio 1966, n. 22, recanti norme per lo sviluppo della cooperazione e per le revisioni delle cooperative in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 36/1991)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite di spesa previsto dall'art. 9, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, a lire 626 milioni.

Art. 2

L'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 comunicano all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dalla revisione per ciascuna delle cooperative sottoposte alla revisione stessa, il nome del revisore incaricato ed inviano copia della relativa relazione".

Art. 3

(abrogato dall'art. 21, comma 6, della L.R. 36/91)

Art. 4

(abrogato dall'art. 21, comma 6, della L.R. 36/91)

Art. 5

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 16761, 16762 e 16764 del bilancio regionale 1975 e del bilancio regionale 1976 sulla base della stessa proporzione attuata nel precedente esercizio finanziario.

Art. 6

Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata la spesa annua di lire 210 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975, per la concessione di sussidi straordinari quale compenso forfettario per le revisioni effettuate dalle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Per gli esercizi futuri si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Art. 7

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa "Nuova Centrale del Latte", a responsabilità limitata, avente sede a Messina, per la promozione di rapporti con le cooperative tra allevatori e tra produttori di latte e per il potenziamento della rete commerciale.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione erogherà il sussidio sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa "Nuova Centrale del Latte" per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 100 milioni, al cui onere si provvede utilizzando parte dell'avanzo accertato con il rendiconto generale consuntivo della Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1976.

BONFIGLIO