
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
REGOLAMENTO (CEE) N. 101/76 DEL CONSIGLIO, 19 gennaio 1976
G.U.C.E. 28 gennaio 1976, n. L 20
Attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° febbraio 1976
Applicabile dal: 1° febbraio 1976
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 7, 42, 43 e 235,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca deve avere come complemento l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca;
Considerando che il settore della pesca marittima costituisce la parte dominante del settore generale della pesca che presenta una struttura sociale particolare e condizioni specifiche proprie dello sfruttamento del mare;
Considerando che, ad alcune condizioni precise di bandiera o d'immatricolazione della nave, i pescatori della Comunità devono avere una parità di accesso ai fondali di pesca e al loro sfruttamento nelle acque marittime soggette alla sovranità a alla giurisdizione degli Stati membri;
Considerando che deve essere possibile adottare misure comunitarie per salvaguardare le risorse delle acque in questione;
Considerando che è opportuno che il settore della pesca si sviluppi in modo razionale e che alle persone che ne traggono le loro risorse sia assicurato un equo tenore di vita; che a tale effetto occorre autorizzare gli Stati membri ad accordare aiuti finanziari destinati a rendere possibile la realizzazione di tali obiettivi, secondo norme comunitarie da stabilire; che inoltre le azioni comuni che saranno decise al fine della realizzazione di detti obiettivi possono essere oggetto di finanziamento comunitario, sempreché esse si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) , del trattato;
Considerando che l'istituzione di un comitato permanente per le strutture della pesca faciliterà l'elaborazione e l'attuazione di una politica comune delle strutture, coordinando le politiche condotte dagli Stati membri e assicurando una costante cooperazione tra detti Stati membri e la Commissione; che, d'altro lato, uno scambio costante di informazioni tra gli Stati membri è indispensabile per consentire un effettivo coordinamento di tali politiche e deve servire come base per le misure che potranno essere adottare a tal fine nel quadro del miglioramento delle strutture; che, in particolare, la Commissione è qualificata per esprimere la propria opinione in merito ai progetti e ai programmi previsti dagli Stati membri in questo settore;
Considerando che per l'applicazione del presente regolamento è necessario tener conto delle deroghe previste dagli articoli da 100 a 103 dell'atto di adesione (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore della pesca nell'ambito dell'attività economica generale e di favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, è istituito un regime comune per l'esercizio della pesca nelle acque marittime e sono adottate misure specifiche per azioni appropriate e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità a giurisdizione non può comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri.
Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente.
2. Essi comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nel settore di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma di detto paragrafo.
3. Ai sensi del presente articolo si intendono per acque marittime quelle così designate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche che intendono apportare al regime di pesca definito in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2.
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Qualora l'esercizio della pesca nelle acque marittime degli Stati membri di cui all'articolo 2 esponga alcune delle loro risorse ai rischi di uno sfruttamento troppo intensivo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse.
Dette misure possono comprendere, in particolare, restrizione riguardo alla pesca di alcune specie, a zone, periodi, metodi e strumenti di pesca.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procedono al coordinamento delle rispettive politiche di struttura nel settore della pesca.
A tal fine comunicano ogni anno alla Commissione le informazioni relative:
- alla situazione delle strutture tenuto conto delle condizioni regionali e delle politiche regionali di sviluppo,
- ai legami tra le strutture e la politica di mercato,
- alla natura ed all'importanza delle misure di miglioramento delle strutture previste per l'anno in corso,
- ai programmi e progetti annuali e pluriennali di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica elaborati dalle autorità pubbliche o ai quali queste ultime apportano il loro concorso finanziari, nonché agli altri elementi che consentano di valutare gli sforzi compiuti in questo settore e in particolare gli sforzi finanziari delle autorità pubbliche.
2. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, la Commissione stabilisce la forma e la data di presentazione dei documenti che gli Stati membri devono fornire.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulle strutture della pesca.
2. Tale relazione comprende:
a) un quadro della situazione delle strutture della pesca e delle politiche di struttura degli Stati membri, nonché un elenco delle misure prese nel quadro di queste politiche;
b) un studio sulla natura, la ripartizione geografica, il volume ed il finanziamento di tali misure, nonché la loro efficacia in funzione degli obiettivi della politica comune nel settore della pesca e delle possibilità di sbocco che possono essere normalmente previste a lungo termine per i prodotti della pesca;
c) informazioni relative al coordinamento a livello comunitario delle politiche di struttura della pesca, per quanto riguarda:
- le misure adottate a tale scopo,
- il finanziamento comunitario,
- i risultati di tali misure e di detto finanziamento;
d) un prospetto della situazione della ricerca e dell'assistenza scientifica e tecnica in ciascuno degli Stati membri.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Le misure previste necessarie per coordinare le politiche di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica degli Stati membri nel settore della pesca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Gli Stati membri possono accordare aiuti finanziari purché le operazioni alle quali si riferiscono contribuiscano all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 9.
2. Le norme comuni che fissano le condizioni di concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, entro il 1° giugno 1971.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Per promuovere, nel quadro dell'espansione economica e del progresso sociale, lo sviluppo razionale del settore della pesca e per garantire un equo tenore di vita alla popolazione che trae le sue risorse dalla pesca, le misure specifiche per azioni appropriate all'articolo 1 devono contribuire
- ad aumentare la produttività mediante una ristrutturazione delle flotte e degli altri mezzi di produzione che tenga conto dell'evoluzione del progresso tecnico nonché mediante una intensificazione della ricerca di nuovi fondali e di nuovi metodi di pesca;
- ad adattare le condizioni di produzione e di commercializzazione al fabbisogno del mercato, in particolare mediante lo sviluppo delle installazioni di conservazione e di trattamento, necessario per aumentare l'efficacia dell'azione delle organizzazioni di produttori;
- a migliorare, in rapporto con l'evoluzione del progresso tecnico, il livello e le condizioni di vita della popolazione che trae le sue risorse dalla pesca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, sempreché si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, possono essere oggetto di azioni comuni secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Salvo le disposizioni previste all'articolo 3, gli Stati membri trasmettono in tempo utile alla Commissione i seguenti documenti, quando essi si riferiscano a misure di miglioramento delle strutture della pesca:
- per quanto possibile, i progetti di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o, quanto meno, una decisione delle linee generali delle disposizioni previste;
- i progetti dei piani pluriennali e dei programmi regionali.
2. La Commissione
- può esprimere la propria opinione sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, sui piani pluriennali e sui programmi regionali che le sono trasmessi a norma dell'articolo 5;
- è tenuta ad esprimere la propria opinione su tali documenti qualora uno Stato membro lo richieda.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di struttura della pesca e rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è istituito presso quest'ultima un comitato permanente per le strutture della pesca, in appresso denominato "comitato".
2. Il comitato è composto di rappresentanti di ogni Stato membro ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. La segreteria del comitato è assicurata dalla Commissione.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Il comitato ha il compito, per tutto il settore della pesca,
- di assicurare l'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione nel settore della politica delle strutture ed in particolare per quanto concerne le misure che disciplinano l'esercizio della pesca marittima,
- di studiare le politiche delle strutture degli Stati membri, nonché le misure ed i programmi da essi previsti per il miglioramento delle strutture in questo settore,
- di assistere la Commissione nell'elaborazione delle parti a) e d) della relazione sulle strutture della pesca prevista all'articolo 6,
- di formulare, a richiesta della Commissione, pareri sui problemi relativi alle strutture della pesca.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
In tutti i casi in cui il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1) , ed i testi successivi fanno riferimento al comitato permanente per le strutture agricole, quest'ultimo è sostituito per tutti i problemi concernenti il settore della pesca dal comitato permanente per le strutture della pesca.
G.U. 27 febbraio 1964, n. 34.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
1. Il regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (1), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.
I visto e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.
G.U. 27 ottobre 1970, n. L 236.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. HAMILIUS
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