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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 105

G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1

Provvedimenti per il credito agrario di conduzione.

Testo con annotazioni alla data 25 marzo 1986

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

In attuazione dell'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, è autorizzata per il periodo 1978-1982 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dal predetto art. 1, lett. c.

La misura del concorso regionale, che in ogni caso non può essere superiore ai due terzi del tasso massimo di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, è determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio. Tale concorso, per le operazioni di credito a favore di coltivatori diretti e loro cooperative, dovrà essere maggiorato di due punti.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 2

(1)

Almeno il 60 per cento dello stanziamento annuo previsto dal precedente articolo deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403, per quanto altro non previsto dalla presente legge, si applicano, limitatamente alle procedure e con esclusione di ogni riferimento all'indicazione del tasso, le disposizioni dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 3

All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da determinare in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con le assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1977.

BONFIGLIO