
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 109
G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1
Integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, relativa a disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione regionale, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, in materia di interventi a favore dei centri di servizio culturale e dei centri di servizio sociale, è autorizzata ad affidare, a decorrere dalla scadenza della convenzione stipulata con l'EISS (Ente italiano servizi sociali), la gestione dei centri di servizio sociale ai comuni ove in atto essi svolgono la loro attività.
Alla scadenza della convenzione il personale in servizio presso i centri dell'EISS alla data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di optare tra il permanere in servizio nei centri dell'EISS e l'essere trasferito ai comuni di cui al comma precedente.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarli per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene mobile e immobile, in atto in dotazione ai suddetti centri, secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.
Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.
Allo scadere del triennio di cui all'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, i comuni interessati sono autorizzati, previa delibera del consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale dei centri, facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni già svolte.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati, i quali sono autorizzati a corrispondere al personale dei centri gli emolumenti spettanti anche nelle more della definizione degli atti amministrativi occorrenti per l'affidamento in gestione dei centri medesimi.
Al pagamento degli emolumenti il sindaco è autorizzato a provvedere anche senza apposita delibera preventiva del consiglio comunale, salvo successiva ratifica da parte del consiglio stesso, da proporsi nella prima seduta.
I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi accreditate.
All'onere finanziario complessivo, già determinato ed autorizzato, a norma dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, in lire 140 milioni annui, derivante dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del relativo personale, provvede l'Amministrazione regionale, la quale accredita annualmente e comunque non oltre il 31 gennaio le somme occorrenti.