
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 89/80.
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 116
G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1
Adeguamento ed integrazione delle provvidenze concesse in favore degli hanseniani con legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 89/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 89/80.
L'indennità integrativa giornaliera di lire 2.500 prevista dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, in favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen, è elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, a lire 4.500.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 89/80.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1978 in lire 150 milioni, si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione per l'esercizio medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 89/80.