
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 118
G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1
Provvedimenti in favore delle associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei neuromotulesi.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1° gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i sussidi straordinari previsti dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, alle associazioni regolarmente costituite che svolgono, da almeno tre anni, attività di riabilitazione in favore dei minori neuromotulesi.
Lo stanziamento previsto dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è elevato da lire 400 milioni a lire 1.000 milioni.
Alla ripartizione, fra le associazioni di cui all'art. 1, dello stanziamento indicato all'art. 2, provvede, con decreto, l'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli statuti delle associazioni di cui all'art. 1 dovranno essere modificati prevedendo la presenza in seno ai consigli di amministrazione di un rappresentante, eletto dal consiglio comunale, per ciascun comune in cui esse svolgono attività assistenziale.