
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. 101
G.U.R.S. 31 dicembre 1977, n. 58
Norme sulla composizione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'albo degli appaltatori di cui all'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, e della Commissione regionale per l'albo dei collaudatori di cui all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per i lavori pubblici, in caso di mancanza, assenza o impedimento del direttore regionale, può delegare a presiedere la Commissione prevista dall'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, uno dei funzionari dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici componenti della Commissione medesima.
Il numero dei componenti della predetta Commissione, di cui alla lett. i del citato art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è elevato a tre.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici, in caso di mancanza, assenza o impedimento del direttore regionale, può delegare a presiedere la Commissione prevista dall'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, uno dei funzionari dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici componenti della Commissione medesima.