
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. 89
G.U.R.S. 5 novembre 1977, n. 50
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate ai competenti uffici, anche tramite i comuni, entro il 15 novembre 1977".
Le agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, possono essere concesse anche per il grano duro utilizzato per la semina nell'annata agraria 1977-78.
Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione può utilizzare il fondo di garanzia previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.