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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. 89

G.U.R.S. 5 novembre 1977, n. 50

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate ai competenti uffici, anche tramite i comuni, entro il 15 novembre 1977".

Art. 2

Le agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, possono essere concesse anche per il grano duro utilizzato per la semina nell'annata agraria 1977-78.

Art. 3

Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione può utilizzare il fondo di garanzia previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1977.

BONFIGLIO