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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. 90

G.U.R.S. 5 novembre 1977, n. 50

Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, concernente nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1977.

BONFIGLIO