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LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 68

G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36

Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultima parte del n. 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituita come segue:

"Nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. a, gli interessi complessivi da contabilizzare a favore della Regione non dovranno superare la misura del 9 per cento, nè potranno essere inferiori al 6 per cento, mentre nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. b, tali interessi non dovranno superare la misura del 10 per cento".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1977.

BONFIGLIO