
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 68
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
L'ultima parte del n. 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituita come segue:
"Nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. a, gli interessi complessivi da contabilizzare a favore della Regione non dovranno superare la misura del 9 per cento, nè potranno essere inferiori al 6 per cento, mentre nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. b, tali interessi non dovranno superare la misura del 10 per cento".