Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1977, n. 59

G.U.R.S. 21 luglio 1977, n. 32

Modalità per gli interventi disposti dalla legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, nel settore dei sali alcalini.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 15 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) un fondo regionale a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per operazioni finanziarie nei confronti della collegata ISPEA.

Le delibere dell'EMS relative all'utilizzazione del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 1977.

BONFIGLIO