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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1977, n. 60

G.U.R.S. 21 luglio 1977, n. 32

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, riguardante nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, continuano ad applicarsi, con le modificazioni di cui appresso, ai contratti di appalto di opere pubbliche ed ai contratti di cottimo aggiudicati sino al 31 dicembre 1977.

Per i contratti di appalto, il cui importo netto non è superiore a lire 500 milioni, e per i contratti di cottimo, metà dell'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori, certificato dal direttore dei lavori medesimi, e comunque prima dell'emissione del primo stato di avanzamento, secondo quanto previsto dal minimo del contratto; l'altra metà dell'anticipazione viene erogata dopo l'avvenuta emissione del primo stato di avanzamento.

Nello stesso modo indicato nel precedente comma si procede per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la cui durata dei lavori è prevista non superiore ad un anno.

Per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la cui durata dei lavori è prevista superiore ad un anno, l'erogazione dell'anticipazione concessa avviene in rate annuali; ogni rata annuale è proporzionale alla quota dell'importo contrattuale da eseguirsi in un anno o frazione di anno, supponendo uno sviluppo lineare dei lavori nel periodo contrattuale.

L'erogazione della prima rata avviene comunque nei due momenti indicati nel precedente secondo comma.

Nel caso che, allo scadere di ogni periodo annuale, l'impresa non abbia restituito l'intera rata di anticipazione ricevuta, l'erogazione della rata di anticipazione relativa al successivo periodo annuale, o di frazione d'anno, verrà decurtata della quota parte di anticipazione non ancora restituita.

Art. 2

Il termine indicato nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è prorogato fino al 31 dicembre 1977.

Art. 3

Nei capitoli del bilancio della Regione destinati a fronteggiare gli oneri della revisione prezzi, gli stanziamenti annuali debbono essere pari al venti per cento degli stanziamenti globali per opere pubbliche previste in ciascuna rubrica.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 1977.

BONFIGLIO