
LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 54
G.U.R.S. 16 luglio 1977, n. 31
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per l'applicazione, con le procedure disposte dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nell'ambito della Regione Siciliana, delle sanzioni amministrative richiamate dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio può delegare i sindaci dei comuni dell'Isola.
A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, la Regione verserà annualmente ai comuni il 40 per cento dei proventi da ciascuno di essi riscossi.