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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 54

G.U.R.S. 16 luglio 1977, n. 31

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione, con le procedure disposte dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nell'ambito della Regione Siciliana, delle sanzioni amministrative richiamate dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio può delegare i sindaci dei comuni dell'Isola.

Art. 2

A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, la Regione verserà annualmente ai comuni il 40 per cento dei proventi da ciascuno di essi riscossi.

Art. 3

Gli atti relativi a procedimenti in corso alla data di emanazione del provvedimento assessoriale di cui all'art. 1 saranno trasmessi ai comuni per l'ulteriore seguito.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1977.

BONFIGLIO