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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 57

G.U.R.S. 16 luglio 1977, n. 31

Norme per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1977.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Comitato interassessoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzato ad assegnare, in sede di riparto, a favore degli enti ospedalieri, del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'esercizio 1977 e nei limiti degli importi risultanti dalle deliberazioni ricognitive di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 1976, n. 72, le somme occorrenti per il pagamento delle competenze dovute e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti ospedalieri a seguito del recepimento dell'accordo FIARO - organizzazioni sindacali del giugno 1974.

Ove gli enti ospedalieri dovessero riscuotere le somme assegnate dopo aver corrisposto pagamenti in conto od a saldo delle competenze di cui al comma precedente, dovranno, entro cinque giorni, riversare al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera somme di importo pari a tali pagamenti.

Gli enti ospedalieri provvederanno, entro cinque giorni dalla riscossione delle somme liquidate dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni ed integrazioni, al rimborso delle stesse a favore del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2

Gli amministratori ed i direttori amministrativi degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione delle somme assegnate e del rimborso delle stesse alla Regione.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1977.

BONFIGLIO