Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1977, n. 40

G.U.R.S. 21 giugno 1977, n. 27

Eliminazione dei residui passivi dal bilancio della Regione per il finanziamento straordinario di interventi produttivi e promozionali ed altre norme finanziarie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disponibilità per impegni relative alle spese in conto capitale del bilancio della Regione provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti al 1974, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminate dal bilancio con effetto dal 31 dicembre 1976.

Le somme eliminate sono iscritte nell'apposito capitolo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, del bilancio per l'esercizio in corso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle spese conseguenti ad assegnazioni dello Stato ed altri enti.

Al trasferimento delle somme di cui ai precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Regione, specificando, in apposita tabella allegata al decreto medesimo, le disponibilità provenienti da assegnazioni dello Stato con i relativi settori di intervento.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, le disponibilità provenienti da assegnazioni dello Stato sono destinate esclusivamente a finalità settoriali analoghe a quelle per cui le somme stesse furono assegnate.

Art. 2

I residui perfetti delle spese in conto capitale del bilancio della Regione provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti al 1969, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminate dal bilancio con effetto dal 31 dicembre 1976.

Ai residui predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto della presente legge.

Art. 3

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, si applicano anche alle spese del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle spese relative ai residui perfetti eliminati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, si provvede, nei casi in cui sussista obbligo della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e su richiesta documentata degli interessati, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in assenza di tali capitoli, con appositi stanziamenti in conto capitale del bilancio della Regione che saranno iscritti con le modalità di cui all'art. 40, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5

Le norme sulla eliminazione dei residui perfetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, non si applicano ai contributi sugli interessi.

Art. 6

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle spese fissate per legge aventi una specifica destinazione.

Le norme, anche speciali, in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 7

L'Assessore regionale delegato alla trattazione degli affari della Ragioneria generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale sui risultati dell'accertamento delle somme che vengono eliminate dal bilancio ai sensi della presente legge.

Art. 8

L'aliquota di cui all'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è fissata, periodicamente e su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti indicati dalla predetta norma.

L'Amministrazione regionale, nell'emissione dei relativi provvedimenti di finanziamento, è tenuta ad indicare l'aliquota da accantonare nella misura fissata dalla Giunta regionale.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 giugno 1977.

BONFIGLIO