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LEGGE REGIONALE 18 giugno 1977, n. 45

G.U.R.S. 21 giugno 1977, n. 27

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, riguardante l'addestramento professionale dei lavoratori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il primo quadriennio di attività della Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori prevista dall'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, i componenti di cui alla lett. e dell'art. 16 della legge sono aumentati di due unità.

I componenti aggiunti di cui al comma precedente durano in carica fino alla prevista scadenza della Commissione.

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è così sostituito:

"Alle prove finali sovraintende una Commissione, nominata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, composta:

- da un dirigente o, in mancanza, da un assistente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, che la presiede;

- da due docenti del corpo insegnante del corso, rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni pratiche;

- da un rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

- da un rappresentante dell'ente pubblico di formazione professionale competente per settore, qualora non sia gestore del corso.

Nel caso in cui siano stati finanziati più corsi da svolgersi presso lo stesso centro, farà parte della Commissione un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra coloro i quali non sono candidati alle prove".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 giugno 1977.

BONFIGLIO