
LEGGE REGIONALE 20 maggio 1977, n. 35
G.U.R.S. 21 maggio 1977, n. 22
Norme sulla manutenzione delle strade regionali.
Testo con annotazioni alla data 31 dicembre 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1 gennaio 1978, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e delle altre comprese nell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni ed aggiunte, provvedono le amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Le parole "e alla manutenzione", comprese nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, sono soppresse.
La legge di bilancio determinerà annualmente la somma da assegnare alle amministrazioni provinciali, quale concorso della Regione per le finalità previste nel precedente art. 1. (1)
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali, contestualmente al contributo di cui all'articolo annotato, un contributo annuo per la manutenzione delle strade provinciali, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 57/85.