
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1977, n. 32
G.U.R.S. 10 maggio 1977, n. 20
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione di lire 50.000 milioni".
Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, viene aggiunto il seguente:
"Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041".
All'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, si aggiunge:
"Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:
"Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 140.000 milioni che sarà inscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.
Al relativo onere si provvede utilizzando le disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 maggio 1977.
BONFIGLIO