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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1977, n. 33

G.U.R.S. 10 maggio 1977, n. 20

Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/2007 e con annotazioni alla data 9 febbraio 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

(1)

L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2008.

Art. 2

(abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16/79)

Art. 3

(abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16/79)

Art. 4

(abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16/79)

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1977.

BONFIGLIO