Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. 21

G.U.R.S. 9 aprile 1977, n. 15

Norme per gli enti economici regionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, per la ricostituzione dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 2

Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento dei consigli di amministrazione ricostituiti ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 1977.

BONFIGLIO