
LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. 21
G.U.R.S. 9 aprile 1977, n. 15
Norme per gli enti economici regionali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, per la ricostituzione dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato di sessanta giorni.
Art.
2
Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento dei consigli di amministrazione ricostituiti ai sensi del precedente art. 1.