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LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. 22

G.U.R.S. 9 aprile 1977, n. 15

Integrazione della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, riguardante interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è sostituito con il seguente:

"2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione".

Art. 2

La competenza del cap. 68352 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1977 è incrementata di lire 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 - residui del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 1977.

BONFIGLIO