
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 69
G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, recante nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione, e 5 dicembre 1977, n. 95, riguardante interventi in favore delle cooperative edilizie.
Testo con annotazioni alla data 6 maggio 1981
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il reddito complessivo annuo degli assegnatari di alloggi concessi a proprietà indivisa, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e all'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è stabilito in lire otto milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire dieci milioni per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.
Il reddito dei componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo d'imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione al contributo della cooperativa o del consorzio. (1)
Per il reddito massimo annuo indicato nell'articolo annotato vedi l'art. 31 della L.R. 86/81.
Per le cooperative edilizie che godono dei benefici previsti dalle vigenti leggi regionali, la determinazione del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilito al momento del rilascio della concessione edilizia; il versamento sarà effettuato dopo l'inizio dei lavori, entro e non oltre 60 giorni da tale data, con la rateizzazione prevista dal primo comma dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Il rilascio del certificato di abitabilità è condizionato alla corresponsione del contributo di cui al comma precedente.
Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dalla presente legge, nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.
Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, essi sono calcolati nella misura del 75 per cento.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, si applica anche per i mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.