Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 70

G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, contenente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, è sostituito con il seguente:

"I consorzi sono promossi su iniziativa dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'Assessorato medesimo, che ne regola lo svolgimento, nel quale deve essere prevista, tra l'altro, la partecipazione di tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse, di tre rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative di pescatori, scelti dall'Assessore su terne designate dalle associazioni stesse, di un rappresentante degli armatori, designato dalla Federazione nazionale pesca".

Art. 2

All'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, sono aggiunti i seguenti commi:

"I consorzi sono costituiti, previa deliberazione degli enti che intendono consorziarsi, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che ne approva lo statuto.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione dello statuto".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1978.

MATTARELLA