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N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

DIRETTIVA (CEE) 79/112 DEL CONSIGLIO, 18 dicembre 1978

G.U.C.E. 8 febbraio 1979, n. L 33

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

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Note sul recepimento

Adottata il: 18 dicembre 1978

Entrata in vigore il: 22 dicembre 1978

Termine per il recepimento: vedi nota

Recepita il: 14 ottobre 1981

Provvedimenti nazionali di recepimento:

D.M. 14 ottobre 1981

D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

Nota

Per il termine di recepimento si veda, in ragione delle diverse tipologie di prodotti ivi previste, quanto dettagliatamente stabilito dall'art. 22.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 227,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ne ostacolano la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza;

Considerando che è pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato comune;

Considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio;

Considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti;

Considerando che occorre inoltre limitare il campo d'applicazione della presente direttiva ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale, mentre le norme relative all'etichettatura dei prodotti che devono ancora essere sottoposti a trasformazioni o a ulteriori preparazioni saranno stabilite in una seconda tappa;

Considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori;

Considerando che è pertanto necessario stabilire l'elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari;

Considerando tuttavia che il carattere orizzontale della presente direttiva non permette, in un primo tempo, di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all'elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari; che sarà necessario adottare in un secondo momento delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite e che, a tal fine, appare necessario adottare in via prioritaria delle disposizioni comunitarie per l'indicazione di taluni ingredienti nella denominazione di vendita oppure indicandone la quantità;

Considerando inoltre che, pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva, è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria;

Considerando che tale procedura comunitaria può consistere in una semplice informazione della Commissione e degli Stati membri se si tratta di mantenere disposizioni nazionali precedenti la presente direttiva, ma che essa deve tradursi in una decisione comunitaria allorché uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione;

Considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi, in casi eccezionali, ad alcuni obblighi stabiliti in generale;

Considerando che le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose; che, per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità;

Considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa; che in tal caso dev'essere comunque garantita l'informazione del consumatore;

Considerando che, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d'applicazione di carattere tecnico;

Considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE (4);

Considerando che la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in Groenlandia avvengono a condizioni fondamentalmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni della Comunità, in considerazione della situazione generale di tale isola e in particolare delle sue strutture commerciali, della sua scarsa popolazione, della notevole estensione e della particolare posizione geografica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 22 aprile 1976, n. C 91.

(2)

G.U. 2 agosto 1976, n. C 178.

(3)

G.U. 2 dicembre 1976, n. C 285.

(4)

G.U. 29 novembre 1969, n. L 291.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.

2. Fatte salve le disposizioni comunitarie che saranno adottare in materia, la presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività del genere, se così decidono gli Stati membri.

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.

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Art. 2

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,

ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

b) fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà; le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono derogare a questa norma nel caso delle acque minerali naturali.

La procedura di cui all'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco non esauriente delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato.

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti,

b) la pubblicità.

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Art. 3

1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

1) la denominazione di vendita,

2) l'elenco degli ingredienti,

3) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto,

4) il termine minimo di conservazione,

5) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione,

6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l'indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore.

Fatta salva l'informazione prevista all'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del presente punto,

7) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare,

8) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare.

2. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni più precise o più ampie in materia di metrologia.

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Art. 4

1. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare, a titolo eccezionale e senza pregiudicare l'informazione dell'acquirente, agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 2) e 4).

2. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle emunerate all'articolo 3.

In mancanza di esse, gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

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Art. 5

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente.

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Art. 6

1. Gli ingredienti devono essere elencati conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli allegati.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso:

a) - degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi,

- delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi quest'ultima caratteristica,

- degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

b) - dei formaggi,

- del burro,

- del latte e delle creme di latte fermentati,

purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte, enzimi e colture di micro-organismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente.

3. Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti ed eventualmente della gradazione alcolica.

4. a) Per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.

b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto.

c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:

i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

ii) - gli additivi:

- la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,

- che sono utilizzati come ausiliari tecnologici;

- le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.

d) Secondo la procedura dell'articolo 17, può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c) ii) siano soddisfatte.

5. a) L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".

Tuttavia:

- l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5% del prodotto finito,

- gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,

- nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell'acqua, l'enumerazione può rispettare l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da un'indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto per il consumo",

- nel caso di miscugli di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile",

- nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna abbia una predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere enumerati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile".

b) Gli ingredienti sono designati con il loro nome specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.

Tuttavia:

- gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

- gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, dev'essere indicata la categoria corrispondente alla sua funzione principale per il prodotto in questione. Le modifiche da apportare a questo allegato, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17;

- le sostanze aromatizzanti sono designate in conformità delle disposizioni nazionali loro applicabili sino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie;

- le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono prevedere categorie supplementari a quelle previste nell'allegato I.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate in conformità del presente trattino.

6. Le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall'indicazione di uno o più ingredienti determinati.

La procedura prevista dall'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

7. Nel caso di cui al paragrafo 4, punto b), un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri ingredienti.

Tale enumerazione non è tuttavia obbligatoria:

- se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; tuttavia questa disposizione non si applica agli additivi, fatto salvo il paragrafo 4, punto c),

- se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la regolamentazione comunitaria non richiede l'elenco degli ingredienti.

8. In deroga al paragrafo 5, punto a), l'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata, nel processo di fabbricazione, unicamente per consentire la ricostituzione, nel suo stato d'origine, di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato.

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Art. 7

1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 17 può essere deciso che, per quanto concerne taluni ingredienti, la quantità di cui al presente paragrafo sia espressa in valore assoluto.

2. Il paragrafo 1 non si applica

a) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, o richiesta in base alle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, in base alle disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari;

b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima come aromatizzanti.

3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere per taluni prodotti alimentari, nonché nel caso previsto dal paragrafo 2, punto a), l'indicazione obbligatoria per determinati ingredienti di una quantità espressa in valore assoluto o in percentuale nonché, se necessario, l'indicazione di un'eventuale modifica della quantità di tali ingredienti.

La procedura prevista dall'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

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Art. 8

1. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa:

- in unità di volume per i prodotti liquidi,

- in unità di massa per gli altri prodotti,

utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma.

La procedura prevista dall'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2. a) Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima, quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente punto.

b) Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono, per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità, prevedere altre indicazioni di quantità.

La procedura prevista dall'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

c) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

d) Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati prodotti alimentari, l'indicazione del numero totale degli imballaggi individuali.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente punto.

3. In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l'indicazione della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, nell'etichettatura dev'essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Ai sensi del presente paragrafo, per liquido di copertura s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, acqua salata, salamoia, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 17.

5. L'indicazione del quantitativo netto non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere, in via eccezionale e purché non falsino l'informazione dell'acquirente, limiti superiori a 5 g o 5 ml.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l'applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE (2), l'Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione:

- 1 ml = 0,0352 fluid ounces,

- 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,

- 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),

- 1 kg = 2,205 pounds.

(1)

G.U. 29 ottobre 1971, n. L 243.

(2)

G.U. 27 settembre 1976, n. L 262.

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Art. 9

1. Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Esso è indicato conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Esso viene indicato con la dicitura

- "da consumarsi preferibilmente entro...".

Tuttavia, per alcuni prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, gli Stati membri possono prescrivere la dicitura: "da consumarsi entro...". Fatta salva l'informazione di cui all'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma del presente comma.

Prima della scadenza di un termine di sei anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, il regime comune da applicare ai prodotti alimentari molto deperibili di cui al secondo comma, per l'indicazione del termine.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate:

- della data stessa, oppure

- della menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

4. La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

Tuttavia:

- per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Le modalità per l'indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell'articolo 17.

5. Gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che il periodo minimo di conservazione sia espresso diversamente che con l'indicazione del termine minimo di conservazione.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano i prodotti qui di seguito elencati, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati, vini di frutta, vini di frutta spumanti;

- delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

- degli aceti;

- del sale da cucina;

- degli zuccheri allo stato solido;

- dei prodotti di confetteria consistenti in zuccheri aromatizzati e/o colorati.

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Art. 10

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un'adeguata utilizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono stabilire, per alcuni prodotti alimentari, le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l'uso.

La procedura prevista dall'articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

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Art. 11

1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative all'indicazione delle quantità nominali, gli Stati membri possono autorizzare che tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, o parte di esse figurino solo sui documenti commerciali ad esse attinenti, se i prodotti alimentari sono preconfezionati e commercializzati in una fase che precede la vendita al consumatore finale.

Fatta salva l'informazione di cui all'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata a norma del presente punto.

Su proposta della Commissione, il Consiglio determina le disposizioni applicabili in seguito a questo proposito entro il termine di 9 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

2. Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

3. a) Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1, 3 e 4, figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2.

b) Tuttavia, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura di cui al punto a), questo obbligo non si applica per un periodo di 10 anni dalla notifica della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono

a) ammettere che siano apposte soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1, 3 e 4 nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm 2;

b) esigere che siano apposte soltanto alcune delle indicazioni enumerate all'articolo 3 nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari contenuti in bottiglie destinate ad essere riutilizzate; in questo caso gli Stati membro possono anche prevedere deroghe al paragrafo 3, punto a).

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 12

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l'informazione del consumatore, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 13

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che, in mancanza di disposizioni comunitarie, disciplinano meno rigorosamente l'etichettatura di determinati prodotti alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli "ricordo".

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 14

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.

Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 15

1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;

- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;

- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 16

Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, si applica la seguente procedura:

1. se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro due anni dalla notifica della presente direttiva;

2. se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente dei prodotti alimentari, qualora lo ritenga utile o a richiesta d'uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista dall'articolo 17, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 17

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato "comitato", viene investito della questione dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 18

L'articolo 17 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è chiamato a pronunciarsi per la prima volta in conformità dell'articolo 17.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 19

Se, per facilitare l'applicazione della presente direttiva, si rendono necessarie delle misure transitorie, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 20

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie già adottate al momento della sua notifica, per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari.

Le modifiche necessarie per l'adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura applicabile a ciascuna delle disposizioni in causa.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 21

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 22

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da

- ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste,

- vietare quattro anni dopo la notifica della presente direttiva il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste.

2. Gli Stati membri possono tuttavia:

a) per alcuni prodotti alimentari, ridurre il termine fissato al paragrafo 1, secondo trattino,

b) per alcuni prodotti alimentari di lunga conservazione, prorogare il termine fissato al paragrafo 1, secondo trattino,

c) fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, per i prodotti alimentari con durata minima superiore a 12 mesi, portare a sei anni la scadenza di cui al paragrafo 1, secondo trattino, per quanto riguarda l'obbligo di indicare la data di durata minima.

3. Nel caso citato

a) al paragrafo 2, punto a), la procedura prevista dall'articolo 16, punto 2 si applica alle eventuali disposizioni nazionali,

b) al paragrafo 2, punti b) e c), gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma di tali punti.

4. Gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 23

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, secondo trattino, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie le disposizioni riguardanti

a) l'indicazione, prevista all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), secondo trattino, del nome specifico o del numero CEE degli ingredienti appartenenti ad una delle categorie enumerate nell'allegato II;

b) l'indicazione, prevista all'articolo 9, del termine minimo di conservazione in caso di:

- prodotti alimentari il cui termine minimo di conservazione è superiore a 18 mesi,

- alimentari surgelati,

- gelati,

- gomma da masticare e prodotti analoghi,

- formaggi fermentati destinati a maturare in tutto o in parte nel loro imballaggio preconfezionato;

c) le indicazioni previste nell'allegato I che devono completare la designazione "olio" o la designazione "grasso".

2. Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi misura presa ai sensi del paragrafo 1.

3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, la regolamentazione comune applicabile nei casi contemplati dal paragrafo 1.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 24

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 25

La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in Groenlandia e destinati al consumo locale.

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Art. 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Allegato I

N.d.R. La presente direttiva é stata ABROGATA, a decorrere dal 26 maggio 2000, dall'art. 26 della Dir. 2000/13/CE.

Allegato II

Categorie d'ingredienti che devono essere obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria seguito dal rispettivo nome specifico o dal numero CEE

Colorante

Conservante

Antiossidante

Emulsionante

Addensante

Gelificante

Stabilizzante

Esaltatore di sapidità

Acidificante

Correttore di acidità

Antiagglomerante

Amido modificato (1)

Edulcorante artificiale

Polvere lievitante

Antischiumogeno

Agente di rivestimento

Sali di fusione  (2)

Agente di trattamento della farina. 

(1)

L'indicazione del nome specifico o del numero CEE non è richiesta. 

(2)

Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggio fuso.