
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 52
G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52
Istituzione di centri di servizio culturale per i non vedenti.
TESTO COORDINATO (L.R. 33/1991 e con annotazioni alla data 30 aprile 2001)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Fino a quando la materia non sarà diversamente disciplinata sono istituiti, presso le sezioni di Palermo, Catania e Messina dell'Unione italiana ciechi, tre centri di servizio culturale per non vedenti.
Alla gestione di ciascun centro provvede un comitato composto:
a) da un dirigente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che lo presiede;
b) da tre membri in rappresentanza delle associazioni dei non vedenti, legalmente riconosciute;
c) da tre membri designati dagli organi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) da un docente universitario di oculistica;
e) da tre esperti, di cui almeno uno in discipline umanistiche, eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due.
I membri di cui alla lett. d del comma precedente sono designati dai competenti consigli di facoltà delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina.
I comitati sono costituiti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il quale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni, che dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il decreto di costituzione anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere c e d.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
L'attività di ciascun centro è regolata da un apposito regolamento approvato dal comitato di cui all'articolo precedente a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Ciascun centro provvede:
1) all'addestramento dei non vedenti all'uso dello "Optacon" o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta;
2) alla registrazione su nastro magnetico di opere scolastiche, universitarie, professionali, politiche, letterarie, teatrali e musicali;
3) alla formazione di una biblioteca in "Braille" di libri e riviste riguardanti le materie di cui al precedente punto 2;
4) all'organizzazione di manifestazioni culturali e per l'uso del tempo libero.
I risultati della gestione dei singoli centri sono approvati annualmente dall'assemblea degli utenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Al funzionamento dei servizi di ciascun centro provvede l'Unione italiana ciechi, la quale dovrà all'uopo destinare appositi locali ed il personale necessario. (1)
Alla dotazione degli strumenti tecnici occorrenti provvede l'Amministrazione regionale la quale assegna a ciascun centro le attrezzature necessarie.
All'adeguamento qualitativo e quantitativo della strumentazione tecnica l'Amministrazione regionale provvede sulla base delle richieste avanzate da ciascun centro in relazione al numero documentato degli utenti.
Per il personale di cui al comma annotato vedi l'art. 5 della L.R. 4/2001
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
(integrato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 33/91)
La frequenza a ciascun centro è gratuita ed aperta a tutti i non vedenti.
I corsi di addestramento di cui al n. 1 dell'art. 3 hanno la durata necessaria per l'apprendimento dell'uso dell'"Optacon" e, comunque, non superiore a tre mesi.
Detti corsi possono anche svolgersi, su deliberazione del comitato di cui al precedente art. 1, presso i comuni che ricadono nella competenza dei singoli centri.
L'ammissione al corso avviene su istanza degli interessati, indirizzata al comitato di gestione.
Le registrazioni ed i libri di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 3 sono normalmente consultati dagli utenti presso il centro. Tuttavia, in caso di comprovato bisogno, tali strumenti possono formare oggetto di prestito per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2.
Le attrezzature tecnologiche di cui al terzo comma, atte alla riproduzione in "Braille" di testi in nero, in caso di comprovato bisogno, possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
(modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 33/91)
L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai non vedenti residenti in Sicilia da almeno tre anni un contributo pari al 90 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di apparecchi "Optacon" o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta.
Per la concessione del contributo gli utenti dovranno avanzare apposita istanza al comitato di gestione del centro, il quale provvederà ad inoltrarla all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione munita della attestazione della idoneità del richiedente all'uso dell'"Optacon" o degli altri strumenti di lettura di cui al primo comma.
L'Assessorato, nei limiti degli appositi stanziamenti, accoglie le istanze sulla base di una graduatoria che tenga conto del reddito del richiedente, della composizione familiare e della data di presentazione della domanda.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'anno 1978, un contributo di lire 50 milioni a favore del consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi di Caltanissetta, per l'impianto presso la detta sezione di una stamperia "Braille". (1)
Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 152/80, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzazto a concedere all'Unione italiana ciechi, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Le attrezzature e la stamperia, di cui al precedente articolo, sono acquisite al patrimonio della Regione. (1)
Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 152/80, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzazto a concedere all'Unione italiana ciechi, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Per le finalità della presente legge, con esclusione di quanto previsto all'art. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 440 milioni così ripartita:
- lire 150 milioni, da assegnarsi in quote uguali, per le spese di primo impianto dei centri;
- lire 90 milioni per l'espletamento dei corsi di formazione e per le spese di funzionamento dei centri;
- lire 200 milioni per i contributi destinati a favorire l'acquisto di apparecchi "Optacon", da ripartirsi per ogni centro in rapporto al numero dei richiedenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
Alla liquidazione all'Unione italiana ciechi delle somme occorrenti per il funzionamento dei servizi di ciascun centro, nonchè per la gestione dei corsi di addestramento, provvede il comitato di gestione di ciascun centro al quale i fondi relativi sono accreditati annualmente dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
I comitati di gestione inoltrano annualmente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un preventivo delle somme occorrenti per la gestione dei centri e per il funzionamento dei servizi. L'Assessorato medesimo accredita i fondi necessari e verifica la rispondenza della gestione dei centri in ordine alle somme accreditate a mezzo di rendiconti inoltrati dai centri suddetti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.
All'onere di lire 50 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1978.
All'onere di lire 440 milioni, a carico dell'esercizio 1979, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2001.