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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 58

G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, recante provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, recante provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia, sono apportate le seguenti modifiche:

- L'art. 1 è sostituito con il seguente:

"Allo scopo di promuovere in Sicilia la produzione e l'uso di impianti ad energia solare e l'utilizzazione della stessa energia solare in agricoltura, in edilizia e nell'industria sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti".

- L'art. 2 è sostituito con il seguente:

"L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a stipulare convenzioni con le Università siciliane e/o con istituti, laboratori e centri di ricerca operanti in Sicilia, costituiti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per il finanziamento totale o parziale di programmi di ricerca, nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche, concernenti lo studio, la sperimentazione, la progettazione, le tecniche di fabbricazione e di utilizzazione di componenti specifici e di impianti per la climatizzazione di edifici, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, la produzione di calore di processo o comunque specifiche forme di impiego dell'energia solare.

I contributi relativi sono concessi sulla base di appositi programmi formulati da gruppi di ricerca all'uopo costituiti, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale ed il Comitato di cui all'art. 10.

Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo sono altresì istituiti, per ciascuno dei bienni 1979-1980 e 1981-1982, dieci assegni di studio biennali equiparati, ai soli fini economici, ai contratti di ricerca del Ministero della pubblica istruzione. Gli assegni sono attribuiti dalle Università o dagli organismi di cui al primo comma a seguito di pubblici concorsi indetti dagli stessi sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'industria. I vincitori degli assegni dovranno essere inseriti nei gruppi di ricerca di cui al presente articolo. Al termine del periodo di godimento dell'assegno il responsabile del gruppo redige una relazione sull'attività svolta dal titolare dell'assegno; tale relazione finale, se favorevole, costituisce titolo per successivi concorsi regionali correlabili alla finalità della presente legge".

- Il primo periodo del primo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

"Allo scopo di sviluppare ed incrementare la fabbricazione, da parte di piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia, di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione, per la produzione di calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare possono essere concessi finanziamenti agevolati sino al 60 per cento della spesa preventivata e ritenuta ammissibile".

- Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le modalità per la gestione ed il funzionamento del fondo sono determinate, previe intese con l'IRFIS, dall'Assessore regionale per l'industria".

- I primi tre commi dell'art. 10 sono sostituiti con i seguenti:

"Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e per lo sviluppo a medio e lungo termine delle attività industriali e di ricerca applicata nel settore dell'energia solare è istituito il Comitato regionale di studi e di programmazione per l'utilizzazione dell'energia solare.

Il Comitato, con sede presso l'Assessorato regionale dell'industria, è costituito con decreto del Presidente della Regione, ed è composto:

- dall'Assessore regionale per l'industria, che lo presiede;

- dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

- dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

- dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

- dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

- da sei membri eletti dall'Assemblea regionale con voto limitato a quattro;

- da nove docenti universitari eletti dall'Assemblea regionale scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di agraria, veterinaria, architettura, ingegneria e scienze delle Università siciliane;

- da tre rappresentanti degli industriali siciliani designati dalle associazioni di categoria, di cui almeno uno della piccola industria.

Gli Assessori regionali per l'agricoltura, per i lavori pubblici, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente possono delegare i direttori regionali".

- L'art. 13 è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per l'industria presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle applicazioni pratiche dell'energia solare in Sicilia".

- Negli articoli 4, 6, 7 e 10 le espressioni "Assessore per lo sviluppo economico" e "Assessore" o "Assessorato dell'industria e del commercio" sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Assessore regionale per i lavori pubblici" e "Assessore regionale per l'industria" o "Assessorato regionale dell'industria".

Nell'art. 8 l'espressione "l'Assessore per lo sviluppo economico" è sostituita con la seguente: "L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 1978.

MATTARELLA