
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 59
G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52
Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 28 aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59, riguardanti il settore zolfifero.
Testo con annotazioni alla data 11 aprile 1981
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(Si omette l'articolo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà provvedersi alla definizione dei rapporti finanziari intercorrenti tra l'Ente minerario siciliano e la Sochimisi - S.p.a. in liquidazione, compresi quelli derivanti dal rilevamento in proprietà da parte dell'Ente di stabilimenti. (1)
Per la proroga del termine di cui all'articolo annotato vedi l'art. 13, comma 1, della L.R. 100/79 e l'art. 21, comma 1, della L.R. 54/81.
Per le esigenze della liquidazione della Sochimisi - S.p.a. può essere utilizzato personale dipendente in servizio a norma della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, fino a un massimo di 40 unità di cui n. 25 impiegati e n. 15 operai.
Il relativo onere resta a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 12 e 13, lett. b, della citata legge n. 42 del 1975, restando immutato l'attuale rapporto di lavoro sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.
Per gli operai ed impiegati titolari di pensioni INPS, di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano compiuto il 50° anno di età o che abbiano raggiunto o raggiungano il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978, si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 della medesima legge.
Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma precedente è corrisposta, fino al raggiungimento dell'età pensionabile da determinarsi fermo restando quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, a carico della Regione, l'indennità di cui allo stesso art. 6, nell'ammontare, nei limiti e con le modalità ivi indicate nonchè un'indennità corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici nella misura massima consentibile.
Nei confronti dei lavoratori licenziati non possono assumersi a carico della Regione oneri per assegni familiari, per assistenza sanitaria e per contribuzione volontaria ai fini pensionistici.
Nel caso in cui la pensione di invalidità INPS venga revocata il lavoratore interessato rientra nella normativa di cui all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano sospesi dal servizio l'indennità di licenziamento dovuta sarà corrisposta nella misura maturata alla data dell'effettivo licenziamento.
Quanto stabilito nei commi precedenti si applica altresì ai lavoratori sospesi che abbiano raggiunto nel corso del triennio 1975-1978 l'età pensionabile.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai lavoratori che, già sospesi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, siano cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge per raggiunti limiti di età o per altra causa.
Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 della citata legge regionale n. 42 del 1975.
Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento di cui all'art. 13, lett. a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 è incrementato di lire 6.240 milioni di cui:
a) lire 1.990 milioni ad integrazione dello stanziamento per la corresponsione dell'indennità dell'80 per cento al personale di cui al precedente articolo e l'indennità aggiuntiva corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici, prevista al secondo comma dello stesso art. 4;
b) lire 4.250 milioni per erogazione dell'indennità di licenziamento.
A partire dal primo gennaio 1979, il fondo di cui all'art. 13, lett. a, della citata legge n. 42 del 1975 sarà trasferito nell'apposito capitolo di bilancio dell'Assessorato regionale del lavoro di cui all'art. 15 della legge stessa.
Detti fondi saranno amministrati applicandosi le disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche.
Nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1978 in base agli articoli sopracitati sono incrementate dei seguenti importi:
a) lire 5.775 milioni per far fronte agli oneri derivanti durante l'anno in corso dalla gestione delle miniere di zolfo e dello stabilimento indicati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1975, n. 42;
b) lire 940 milioni per far fronte agli oneri dipendenti durante l'anno in corso dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.
Nelle more dell'erogazione degli stanziamenti previsti dalle lettere a e b del presente articolo l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.
Il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:
"A ciascuno dei tre dipendenti regionali, nominati liquidatori della Sochimisi - S.p.a. è corrisposto, a carico della stessa Società, un compenso complessivo mensile netto di lire cinquecentomila con effetto dalla data di insediamento.
Le Amministrazioni di provenienza continueranno a corrispondere ai predetti dipendenti le competenze fondamentali, nonchè, in relazione ai servizi effettivamente prestati, le competenze accessorie".
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.500 milioni da destinare a copertura delle perdite dell'ISPEA-S.p.a. relativamente all'anno 1977, in rapporto alla propria quota azionaria.
Al relativo pagamento dovrà provvedersi contestualmente ai versamenti da parte degli altri soci.
All'onere di lire 20.155 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso si provvede:
a) quanto a lire 243.163.000 con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1977 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima;
b) quanto a lire 19.911 milioni 837 mila con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1978 di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale medesima.
In dipendenza di quanto previsto dalla lett. b del presente articolo, il cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è ridotto di lire 19.911 milioni 837 mila.