
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 63
G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52
Provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori ad integrazione della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 33/1996)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 57 della L.R. 33/96)
1. Nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71 ed in considerazione della particolarità dipendente dalla posizione geografica delle isole minori della Sicilia, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi al fine di consentire l'agevolazione tariffaria fino ad un massimo del 50 per cento del costo del biglietto aereo agli utenti dei servizi aerei di linea, sulle tratte che collegano la Sicilia con le isole minori. Al fine di favorire l'abbattimento delle tariffe e la libera concorrenza eventuali agevolazioni tariffarie praticate dai vettori andranno ad esclusivo vantaggio degli utenti.
2. L'esercizio delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 1 è affidato ad uffici della pubblica amministrazione che agiscono nelle sedi aeroportuali e/o ai vettori interessati i cui funzionari fungeranno da funzionari delegati della Regione Siciliana.
3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a stabilire le modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità del capitolo 87511 del bilancio della Regione per l'anno 1996.
All'art. 17 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è aggiunta la seguente lettera:
"e) lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 16 bis per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981".
Nella prima applicazione della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, i contributi di cui all'art. 9 relativi agli anni 1976 e 1977 possono essere concessi anche a ditte esercenti i collegamenti che non abbiano applicato le tariffe preferenziali previste al punto c dell'art. 13 della predetta legge purchè dai contributi suddetti vengano detratte le somme percepite in relazione ai maggiori prezzi praticati.
All'art. 19 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, sono aggiunti i seguenti commi:
"Alla spesa autorizzata con il precedente art. 17, lett. e, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".