
LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 46
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA 31 ottobre 1978, n. 49
Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in paesi non regolamentati da accordi CEE con lo Stato italiano.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Autorizzazione cure all'estero
La Giunta regionale della Campania, nei casi di comprovata necessità, autorizza i cittadini residenti nella Regione, con titolo all'assistenza ospedaliera, a recarsi presso strutture ospedaliere site in Stati ove non vigono accordi della Comunità Economica Europea, per sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche.
Commissioni
L'autorizzazione prevista nella presente legge è concessa a seguito di parere favorevole espresso da una Commissione all'uopo costituita che valuta, per ogni singola richiesta, l'opportunità e necessità di accedere alle strutture ospedaliere di cui al precedente art. 1.
Composizione della Commissione
La Commissione di cui al precedente art. 2, è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Igiene e Sanità, sentita la Commissione permanente Sanità del Consiglio regionale.
La Commissione è presieduta dall'Assessore per l'Igiene e Sanità o da un suo delegato ed è composta da:
- 3 funzionari medici del Servizio attività ospedaliera della Regione Campania;
- 2 rappresentanti del Consiglio dell'Ordine dei Medici della provincia di Napoli designati dall'Ordine stesso;
- 1 Direttore Sanitario di Ente ospedaliero regionale;
- 2 Primari di Ospedale regionale.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario direttivo della carriera amministrativa del Servizio attività ospedaliera della Regione.
Funzionamento della Commissione
Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti più il Presidente e si svolgono normalmente con periodicità settimanale.
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In casi di comprovata urgenza, la Commissione si riunisce nel termine di tre giorni dalla data di presentazione della domanda.
Alle spese per il funzionamento della Commissione si fa fronte per il 1978 con lo stanziamento di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.
Per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.
Assunzione delle spese
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, liquida alle strutture ospedaliere di cui all'art. 1, nella misura del 100%, le spese documentate relative alle cure mediche e chirurgiche.
Domande per la liquidazione ed il rimborso
Per ottenere la liquidazione prevista al I comma del precedente art. 5, il richiedente dovrà fornire al Servizio attività ospedaliera, idonea documentazione medica, comprovante la necessità e l'opportunità delle cure richieste e della struttura per la quale intende effettuare tale cura.
Il richiedente, eventualmente assistito dal medico curante può essere ammesso alla seduta della Commissione nella quale viene esaminata la richiesta.
Anticipazioni delle spese
Nei casi in cui, su richiesta della struttura ospedaliera presso cui dovrà recarsi il cittadino residente nella Regione Campania, sia necessario versare un deposito anticipato, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, autorizza il versamento della somma, salvo conguaglio in sede di liquidazione della spesa.
Autorizzazione rimborso spese dall'1 gennaio 1977
Per le cure mediche e chirurgiche effettuate dall'1 gennaio 1977, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, autorizza, a sanatoria, il rimborso agli interessati delle spese sostenute previa idonea documentazione, ovvero liquida le somme non ancora versate alle strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale.
All'onere annuo di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte per il 1978 mediante:
- l'istituzione del capitolo n. 765 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978: "Spese per cure presso strutture ospedaliere site in paesi non regolamentati da accordi CEE con lo Stato italiano" con la dotazione di lire 500 milioni;
- la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 750 del medesimo stato di previsione.
All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 27 ottobre 1978
RUSSO