
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. 40
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 31 ottobre 1978, n. 49
Istituzione e funzionamento del Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
La Regione con la presente legge, riconosce l'istituzione e regola l'attività ed il funzionamento del Consorzio Farmaceutico ospedaliero, con sede in Napoli, costituito a seguito deliberazione regionale n. 7610 del 21 settembre 1976, e rogato dal notaio Trinchillo in data 30 giugno 1977.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il Consorzio regionale Farmaceutico ospedaliero che successivamente sarà indicato con la sigla CRFO, in armonia con la programmazione socio - sanitaria regionale, ha per obiettivi e finalità:
a) produrre direttamente o in compartecipazione preparati medicinali galenici, specialità galenizzate, reattivi coloranti e soluzioni titolate per gli usi degli Enti ospedalieri;
b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici, nonchè dei presidi sanitari;
c) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;
d) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
e) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti;
f) sviluppare attività di ricerca nel settore biomedico entro i limiti istituzionali degli Enti ospedalieri ai sensi dell'art. 30 del DPR 29 luglio 1977, n. 616.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il CRFO, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 della presente legge, istituirà e gestirà un laboratorio farmaceutico, a seguito di autorizzazione concessa in attuazione del TU delle leggi sanitarie.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Agli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività del CRFO, si provvederà:
a) con gli stanziamenti disposti dalla Regione;
b) con i contributi degli Enti consorziati;
c) con le rendite patrimoniali;
d) con i proventi derivanti dall'attività e dai servizi svolti per gli Enti ospedalieri;
e) con eventuali donazioni di Enti pubblici o di privati.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Gli organi del CRFO sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
L'assemblea è composta da:
a) i rappresentanti designati dagli Enti consorziati;
b) cinque rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, uno per provincia.
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ordinariamente, due volte l'anno.
Sono competenze dell'assemblea:
1) l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2) le riforme statutarie;
3) la ratifica del bilancio preventivo;
4) l'approvazione del Conto Consuntivo.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea,
è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; dura in carica cinque anni ed è composto da quindici membri.
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione del Consorzio.
Sono comunque di competenza esclusiva ed indelegabile le attribuzioni del Consiglio in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni, lo stare ed il resistere in giudizio.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate al Comitato regionale di Controllo secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1959, n. 62.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.
In caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva, pena la decadenza dell'atto.
Il parere negativo del Consiglio sull'atto adottato ha valore di revoca.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha i compiti di controllo e vigilanza.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
L'esercizio finanziario del CRFO decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, corredato da relazione, deve essere approvato entro il 31 ottobre; il conto consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori entro il 30 aprile di ciascun anno.
Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci vanno trasmessi all'organo di controllo. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 del proprio Statuto, esercita i poteri di indirizzo e di controllo sui seguenti atti:
1) bilancio preventivo;
2) conto consuntivo;
3) programma annuale;
4) regolamento interno;
5) alienazione, acquisto, locazione e conduzione di beni immobili;
6) deliberazioni in materia di finanziamento come espressamente previsto dalla legge.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il CRFO provvederà a deliberare il regolamento interno.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione Campania è autorizzata a concedere un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità del CRFO.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
In caso di estinzione del Consorzio, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente di proprietà della Regione.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Il CFRO per il conseguimento dei fini istituzionali ed in applicazione degli accordi sottoscritti in sede governativa è autorizzato a prendere partecipazione azionaria nell'INRF e nell'EFI. Nelle more della realizzazione del laboratorio di cui all'art. 3, il CFRO potrà avvalersi delle strutture dell'INRF e dell'EFI, previa convenzione da stipularsi.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Per la costituzione del patrimonio iniziale del CRFO la Regione ha provveduto con legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6. Per la partecipazione del CRFO all'INRF e all'EFI la Regione provvederà con apposita variazione di Bilancio e con il nuovo Bilancio di previsione.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Alle esigenze dell'immediato funzionamento del CFRO si provvede mediante utilizzazione di personale ospedaliero comandato dalla Giunta. Al completamento dell'organico si provvederà con personale assunto secondo le procedure indicate nella normativa vigente in materia di assunzione presso Enti ospedalieri.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II comma, dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 16 ottobre 1978