
LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 30
G.U.R.S. 5 agosto 1978, n. 34
Norme integrative della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, riguardante provvedimenti in favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, è sostituito dal seguente:
"I finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno effettuati al 100 per cento della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale, per le operazioni di credito concernenti la gestione, e da ipoteca sugli impianti per i finanziamenti relativi ai rilevamenti ed alle riconversioni".