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LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 30

G.U.R.S. 5 agosto 1978, n. 34

Norme integrative della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, riguardante provvedimenti in favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, è sostituito dal seguente:

"I finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno effettuati al 100 per cento della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale, per le operazioni di credito concernenti la gestione, e da ipoteca sugli impianti per i finanziamenti relativi ai rilevamenti ed alle riconversioni".

Art. 2

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 10 milioni che si iscrive al cap. 60652 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 agosto 1978.

MATTARELLA