
LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 33
G.U.R.S. 5 agosto 1978, n. 34
Integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, riguardante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Dopo l'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 30 bis. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non possedendo le caratteristiche di cui alla lett. a del precedente articolo, possono costituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno, e siano promosse a cura degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco, di cooperative, o di altri enti od associazioni regolarmente costituite".
Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio per l'esercizio in corso.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.