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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35 della L.R. 96/81.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1978, n. 24

G.U.R.S. 3 agosto 1978, n. 33

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, concernente provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35 della L.R. 96/81.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35 della L.R. 96/81.

Art. 1

Le direttive previste all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, sono da riferire esclusivamente all'attuazione del titolo II della legge stessa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35 della L.R. 96/81.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1978.

MATTARELLA