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LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 18

G.U.R.S. 29 luglio 1978, n. 32

Provvidenze in favore dei produttori di grano duro per l'annata agraria 1978.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato a causa di avversità atmosferiche e dell'infestazione di cimice del frumento (Aelia rostrata), relative al raccolto 1978.

La misura dell'anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in lire 23.500 e in lire 21.000 per quintale di prodotto conferito.

Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 500 quintali.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 luglio 1978.

MATTARELLA