
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/78 DEL CONSIGLIO, 19 giugno 1978
G.U.C.E. 23 giugno 1978, n. L 166
Associazioni di produttori e le relative unioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 giugno 1978
Applicabile dal: 8 agosto 1980
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che la Comunità è attualmente caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli;
considerando che in Italia l'offerta dei prodotti agricoli presenta carenze strutturali di estrema gravità; che essa è, infatti, immessa sul mercato da un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate; che in particolare, secondo le informazioni disponibili, solamente il 16% circa delle aziende italiane aderisce ad organizzazioni di produttori costituite per l'immissione dei prodotti sul mercato e solamente il 13% circa del valore globale della produzione agricola del paese è commercializzato tramite tali organizzazioni; che queste carenze strutturali dell'offerta interessano l'intero territorio italiano, salvo qualche eccezione; che queste eccezioni, per il loro carattere limitato, non impediscono di prendere in considerazione la situazione italiana nel suo insieme;
Considerando che in Francia tali carenze sono state rilevate in talune regioni meridionali, in primo luogo nel settore del vino da tavola, prodotto la cui offerta, sparsa in molte piccole cooperative, è fatta soltanto in piccola parte (tra il 5 e il 10%) da organizzazioni di produttori di una certa importanza; che tali carenze sono state constatate in queste regioni anche nel settore delle olive da tavola, in cui l'organizzazione dei produttori è praticamente inesistente, e nel settore delle piante da profumo, in cui i produttori incominciano appena ad organizzarsi; che l'offerta dei prodotti agricoli presenta gravi carenze strutturali anche nei dipartimenti d'Oltremare per quanto riguarda i frutti tropicali ed i prodotti bovini, commercializzati per meno del 12% da organizzazioni di produttori;
Considerando che in Belgio sono state rilevate gravi carenze della struttura dell'offerta per quanto riguarda i cereali, di cui soltanto il 15% della produzione totale è commercializzato da organizzazioni di produttori, e per quanto riguarda i bovini vivi, i suinetti e l'erba medica, di cui meno del 3% è commercializzato da organizzazioni di produttori;
Considerando che la persistenza delle suddette carenze costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato; che essa rende, infatti, difficile l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, un impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati; che essa potrebbe d'altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori;
Considerando che a tale situazione si può rimediare con l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e a adeguare la produzione alle esigenze del mercato; che l'associazione deve essere fin d'ora incoraggiata nelle regioni interessate, senza tuttavia escludere l'estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l'esistenza di esigenze analoghe;
Considerando che occorre pertanto garantire, mediante un sistema di riconoscimento, che l'associazione dei conduttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedano un'adeguata disciplina della produzione e dell'immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l'efficacia della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, al funzionamento del mercato comune ed agli obiettivi generali del trattato;
Considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell'offerta maggiore di quella realizzata a livello di un'unica associazione, è opportuno incoraggiare, oltre al raggruppamento degli agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, la costituzione di unioni di tali associazioni;
Considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni ed unioni, nonché all'adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste;
Considerando che è tuttavia opportuno limitare a un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni, per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo;
Considerando che, al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si renda necessario, è necessario rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni ed alle unioni; che occorre inoltre fissare i limiti massimi di questi aiuti, prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà;
Considerando che è utile prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno, dell'elenco del associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento decise nell'anno precedente;
Considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono quindi un'azione comune, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4);
Considerando che la Commissione deve essere in grado di controllare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione dell'azione comune;
Considerando che l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato "Fondo", per una durata di cinque anni e per un costo previsionale di 24 milioni di unità di conto può contribuire a migliorare la struttura dell'offerta dei prodotti agricoli nelle regioni in cui un tale miglioramento è indispensabile;
Considerando che, per facilitare la successiva attuazione di talune misure previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che questa può essere assicurata in modo adeguato nell'ambito del comitato permanente delle strutture agricole, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 13 febbraio 1978, n. C 36.
G.U. 8 marzo 1978, n. C 59.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
G.U. 30 dicembre 1972, n. L 295.
G.U. 17 dicembre 1962, n. 136.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d'incentivazione, volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Alle condizioni specificate dall'articolo 3, il presente regolamento si applica alle regioni seguenti:
- l'intero territorio italiano;
- le seguenti regioni francesi: Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Costa Azzurra, Midi-Pirenei, Corsica e i dipartimenti della Drome e dell'Ardèche, dipartimenti d'Oltremare;
- l'intero territorio belga.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Per quanto riguarda l'Italia, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tale paese:
- prodotti del suolo e dell'allevamento elencati nell'allegato II del trattato, eccettuati:
- i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 (2);
- il luppolo (voce 12.06 della tariffa doganale comune);
- i bachi da seta (sottovoce ex 01.06 C della tariffa doganale comune);
- prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le regioni francesi, il presente regolamento si applica:
- ai vini da tavola e ai mosti di uve (voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune) nelle regioni Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Costa Azzurra, Midi-Pirenei e Corsica;
- alle piante utilizzate in profumeria e alla lavanda (voce ex 12.07 della tariffa doganale comune) nella regione Provenza-Costa Azzurra e nei dipartimenti della Drome e dell'Ardèche;
- alle olive da tavola (sottovoce 07.02 A della tariffa doganale comune) nelle regioni Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Costa Azzurra e Corsica e nel dipartimento della Drome;
- ai frutti tropicali (sottovoci 08.01 B, C e D della tariffa doganale comune), ai bovini vivi (voce 01.02 della tariffa doganale comune) e alle carni bovine in carcasse e quarti (sottovoce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune) nei dipartimenti d'Oltremare;
3. Per quanto riguarda il Belgio, il presente regolamento si applica:
- ai cereali (voci 10.01 - 10.05 della tariffa doganale comune),
- ai bovini vivi (sottovoce 01.02 A della tariffa doganale comune),
- ai suinetti (voce ex 01.03 della tariffa doganale comune),
- all'erba medica (voce ex 12.10 della tariffa doganale comune).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Per le regioni di cui all'articolo 2, gli Stati membri interessati riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni, comprese le associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:
a) che presentino domanda di riconoscimento;
b) che rispondano alle condizioni elencate agli articoli 5 e 6;
c) a condizione che, se si tratta di associazioni:
- almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle regioni di cui all'articolo 2;
- almeno la metà della produzione immessa sul mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), provenga dalle regioni di cui all'articolo 2.
Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 3 per ciascuna delle regioni cui si applica il presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Le associazioni di produttori sono:
- costituite allo scopo di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci;
- composte da:
- produttori singoli, oppure
- produttori singoli e organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui fanno parte solo produttori agricoli.
Per produttore si intende ogni conduttore di un'azienda agricola situata nel territorio della Comunità:
- che produce prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'articolo 3, oppure
- che, essendo produttore dei prodotti di base, produce prodotti trasformati di cui all'articolo 3.
2. Gli Stati membri interessati possono riconoscere associazioni di produttori comprendenti anche persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, quando lo prevedano le disposizioni nazionali. In questo caso, lo statuto di tali associazioni deve contenere le disposizioni necessarie affinché i soci di cui al paragrafo 1 conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni.
3. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Nell'ambito del settore del o dei prodotti per i quali sono riconosciute, le associazioni di produttori e le unioni devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
a) contribuire, con le attività per le quali chiedono il riconoscimento, al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;
b) determinare ed applicare, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
- norme comuni di produzione;
- norme comuni d'immissione sul mercato;
c) prevedere nel loro statuto, per i produttori soci delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:
- di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le norme di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione;
- ovvero di far effettuare, rispettivamente dall'associazione o dall'unione, l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento, a loro nome e per loro conto, oppure a loro nome e per conto dell'associazione o dell'unione, oppure a nome e per conto dell'associazione o dell'unione. L'associazione o l'unione può tuttavia autorizzare i propri aderenti ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al primo trattino.
Per quanto riguarda le associazioni di produttori, tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione all'associazione, a condizione che detta associazione sia stata informata prima dell'adesione della portata e della durata degli obblighi contratti.
d) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'associazione o all'unione che lo desiderino possano recedere:
- dopo aver partecipato all'associazione o all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima,
- a condizione che ne avvisino per iscritto l'associazione o l'unione almeno dodici mesi prima.
Tali disposizioni si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in casi determinati, l'associazione o l'unione o i loro creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dalla recessione di un aderente, ovvero di impedire la recessione di un aderente durante l'esercizio finanziario;
e) comprovare di svolgere un'attività economica sufficiente;
f) escludere, fatto salvo l'articolo 4, lettera c), per la loro costituzione e per l'insieme delle loro attività, qualsiasi discriminazione che sia contraria al funzionamento del mercato comune e alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato e, in particolare, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:
- dei produttori o delle associazioni che possono divenire rispettivamente soci o aderenti, o
- dei loro partner economici;
g) avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi;
h) tenere, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, una contabilità separata. Quest'ultima, come quella relativa a tutte le altre attività dell'associazione o dell'unione, può essere oggetto di controlli destinati a verificare se la condizione di cui alla lettera e) sia sempre ai soddisfatta, a permettere il calcolo degli aiuti e a verificare l'utilizzazione di questi ultimi;
i) non avere una posizione dominante sul mercato comune a meno che questa sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;
j) le associazioni di produttori cui aderiscono anche le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, devono inoltre prevedere nello statuto l'obbligo per queste ultime di imporre ai loro soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c) al più tardi a decorrere dalla data:
- alla quale prende effetto il riconoscimento o
- della loro adesione, qualora essa sia posteriore al riconoscimento.
2. L'immissione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e c) concerne le seguenti operazioni:
- concentrazione dell'offerta;
- preparazione per la vendita;
- offerta ad acquirenti all'ingrosso.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 e nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate modalità d'applicazione relative:
- in caso di necessità ai criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di cui al paragrafo 1, lettera b);
- alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dai soci che, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), le associazioni e le unioni devono rappresentare, nonché, eventualmente, al numero minimo dei loro aderenti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Gli Stati membri interessati:
- decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda;
- comunicano, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione è revocato:
a) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento non siano stati o non siano più soddisfatti;
b) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;
c) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;
d) qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concertate di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
Nel caso previsto alla lettera c), la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 10 vengono ricuperati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco, suddiviso per prodotto o per gruppo di prodotti, delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nell'anno precedente.
Essa provvede altresì alla pubblicazione delle revoche di riconoscimento pronunciate nell'anno precedente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Gli Stati membri interessati accordano alle associazioni e alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti può essere versato in cinque anni.
2. L'importo degli aiuti accordati alle associazioni di produttori, rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno:
a) è pari al massimo al 3%, al 2% e all'1% del valore dei prodotti:
- provenienti dai soci di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, e
- a cui si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato;
b) non può tuttavia superare il 60%, il 40% e il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
3. L'importo degli aiuti accordati alle unioni:
a) è pari, rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno, al massimo al 60%, al 40% e al 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo;
b) non può tuttavia superare un importo globale di 50 000 unità di conto.
4. Per un periodo determinato, possono essere fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, aliquote superiori a quelle previste nei paragrafi 2 e 3, per determinate regioni e per determinati prodotti che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni ed alle conseguenze economiche della politica agricola comune.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Gli aiuti previsti nell'articolo 10 vengono accordati solo:
- nella misura in cui un'associazione o unione non ne abbia già beneficiato in virtù di una legislazione nazionale;
- proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dall'articolo 6 nel caso di associazioni o unioni:
- costituite da oltre tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengono a organizzazioni preesistenti.
2. Il valore dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione:
- del volume immesso ogni anno sul mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
- dei prezzi medi rilevati alla produzione.
3. Le precisazioni necessarie a delimitare la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera a), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 20, il presente regolamento è applicabile.
2. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento sarà riesaminato dal Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base di un rapporto della Commissione sui risultati della sua applicazione.
3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del Fondo sezione orientamento, ammonta a 24 milioni di unità di conto.
4. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile al presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 sono imputabili al Fondo, sezione orientamento.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può dichiarare imputabili le spese degli Stati membri effettuate nel quadro delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25% delle spese imputabili.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere una partecipazione della Comunità, superiore al 25% e che potrebbe raggiungere il 50%, alle spese imputabili effettuate dagli Stati membri interessati per la concessione di aiuti, d'importo uguale agli importi massimi previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3:
a) ad associazioni di produttori di cui almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in regioni che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni e alle conseguenze della politica agricola comune;
b) ad unioni di cui almeno i 2/3 dei soci soddisfino i requisiti previsti dalla lettera a).
4. La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. La Commissione può concedere acconti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime un parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure, che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Qualora la Commissione constati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (1), che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile ad accordi, decisioni o pratiche concertate:
- mediante cui le persone specificate all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, si uniscono in un'associazione conforme alle condizioni del presente regolamento, o le associazioni in un'unione conforme alle condizioni del presente regolamento, oppure,
- mediante cui vengono stabilite o attuate le norme comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel suo ambito, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, sempreché dette misure vengano prese in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione;
- un rapporto sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, ogni anno prima del 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 1979.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DALSAGER
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO, con effetto dall'8 giugno 1997, dal Reg. (CE) n. 952/1997, a sua volta abrogato, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/1999.