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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CEE) 91/689.

DIRETTIVA (CEE) 78/319 DEL CONSIGLIO, 20 marzo 1978

G.U.C.E. 31 marzo 1978, n. L 84

Rifiuti tossici e nocivi.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dalla Direttiva (CEE) 91/689.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

Considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che, a tal fine, occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

Considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (3) e del 1977 (4) sottolineano la necessità di azioni comunitarie, al fine di controllare l'eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi;

Considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti dannosi della raccolta dei rifiuti tossici e nocivi, nonché del loro trasporto, trattamento, ammasso e deposito;

Considerando l'importanza di favorire la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti tossici e nocivi e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali;

Considerando che, per assicurare una protezione efficace dell'ambiente, occorre prevedere un sistema uniforme di autorizzazioni per le imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento e/o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi; che occorre che i detentori di rifiuti tossici e nocivi - privi di autorizzazione - li facciano ammassare e/o trattare solo dalle imprese autorizzate;

Considerando che la parte dei costi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio "chi inquina paga";

Considerando che occorre prevedere un sistema di controllo e di sorveglianza degli impianti, degli stabilimenti o delle imprese che producono, detengono o smaltiscono i rifiuti tossici e nocivi, tenere aggiornati i dati relativi alle operazioni di smaltimento, assicurare che ogni trasporto di rifiuti tossici e nocivi effettuato nel corso di operazioni di smaltimento sia accompagnato da un formulario di identificazione ed elaborare programmi che tengano conto delle operazioni collegate allo smaltimento dei rifiuti;

Considerando che, al fine di coordinare l'azione in questo settore, gli Stati membri devono redigere una relazione sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento dell'elenco dei rifiuti tossici e nocivi ai quali si applica la presente direttiva; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 17 febbraio 1977, n. C 30.

(2)

G.U. 30 marzo 1977, n. C 77.

(3)

G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

(4)

G.U. 13 giugno 1977, n. C 139.

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Art. 1

Ai sensi della presente direttiva:

a) per "rifiuto" s'intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti;

b) per "rifiuti tossici e nocivi" s'intendono tutti i rifiuti che contengono o che sono stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della presente direttiva di natura, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) per "smaltimento" s'intende:

- la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, nonché l'ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;

- le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il ricupero o il riciclo dei medesimi.

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Art. 2

L'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'una dell'altra convenzione internazionale sul trasporto di sostanze pericolose di cui facciano parte, è sufficiente ai fini della presente direttiva in fatto di trasporti purché le misure adottate in applicazione di tali convenzioni siano almeno altrettanto rigorose di quelle richieste per l'applicazione della direttiva stessa.

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Art. 3

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) i rifiuti radioattivi;

b) le carogne ed i rifiuti agricoli di origine fecale;

c) gli esplosivi;

d) i rifiuti ospedalieri;

e) gli effluenti riversati nelle fogne e nei corsi d'acqua;

f) gli scarichi nell'atmosfera;

g) i rifiuti domestici;

h) i rifiuti minerari;

i) gli altri rifiuti tossici e nocivi soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

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Art. 4

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere in via prioritaria la prevenzione, il riciclo e la trasformazione dei rifiuti tossici e nocivi, l'estrazione dai medesimi di materie prime ed eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

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Art. 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti tossici e nocivi siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori od odori;

- senza danneggiare la natura e il paesaggio.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico, il deposito e il trasporto incontrollati dei rifiuti tossici e nocivi, come pure la consegna degli stessi ad impianti, stabilimenti o imprese diversi da quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

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Art. 6

Gli Stati membri designano o stabiliscono l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

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Art. 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- i rifiuti tossici e nocivi siano, se necessario, raccolti, trasportati, ammassati e depositati separatamente da ogni altra materia e residuo;

- l'imballaggio dei rifiuti tossici e nocivi rechi una etichettatura appropriata, che illustri in particolare la natura, la composizione e la quantità dei rifiuti;

- per ogni luogo in cui sia effettuato o sia stato effettuato il deposito dei rifiuti tossici e nocivi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

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Art. 8

Gli Stati membri sono in ogni momento liberi di adottare, per i rifiuti tossici e nocivi, disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

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Art. 9

1. Gli impianti, gli stabilimenti o le imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento e/o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi, devono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti. Tali rifiuti possono essere ammassati, trattati e/o depositati soltanto da impianti, stabilimenti o imprese muniti di tale autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi debbono essere controllate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda, in particolare:

- i tipi e i quantitativi di rifiuti;

- i requisiti tecnici;

- le precauzioni da prendere;

- il luogo (i luoghi) di smaltimento;

- i metodi di smaltimento.

L'autorizzazione può inoltre prescrivere indicazioni specifiche da fornire su richiesta delle autorità competenti.

3. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate e essere accompagnate da condizioni ed obblighi.

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Art. 10

Chiunque produca o detenga rifiuti tossici e nocivi per i quali non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, deve al più presto farli ammassare, trattare e/o depositare da un impianto, da uno stabilimento o da un'impresa autorizzati ai sensi di detto articolo.

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Art. 11

1. Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, previa detrazione dell'importo della loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto:

- dal detentore che consegni i rifiuti ad un raccoglitore, ad un impianto, ad uno stabilimento o ad un'impresa di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

- e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa di rifiuti.

2. Qualora gli Stati membri applichino tasse sugli importi destinati a coprire i costi di cui al paragrafo 1, il gettito di tali tasse può essere utilizzato, in particolare, ai seguenti fini:

- finanziamento delle misure di controllo relative ai rifiuti tossici e nocivi;

- finanziamento della ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

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Art. 12

1. Le autorità competenti elaborano e tengono aggiornati programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Tali programmi contemplano in particolare:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

- i metodi di smaltimento;

- i centri specializzati per il trattamento, se necessario;

- i luoghi di deposito adeguati.

Le autorità competenti degli Stati membri possono includere altri aspetti particolari, come la stima dei costi delle operazioni di smaltimento.

2. Le autorità competenti pubblicano i programmi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione.

3. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto dei programmi suddetti, per assicurare una sufficiente armonizzazione nell'applicazione della presente direttiva.

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Art. 13

Nei casi di emergenza o di grave pericolo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, temporanee deroghe alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti tossici e nocivi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

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Art. 14

1. Ogni impianto, stabilimento o impresa che produce, detiene e/o smaltisce rifiuti tossici e nocivi ha l'obbligo di:

- tenere un registro della quantità, della natura, delle caratteristiche fisiche e chimiche, dell'origine, dei metodi e dei luoghi di smaltimento di detti rifiuti e delle date alle quali viene effettuata la raccolta e il trasferimento di essi,

- e/o fornire tali informazioni alle autorità competenti su richiesta di queste ultime.

2. In caso di trasporto di rifiuti tossici e nocivi nel corso delle operazioni di smaltimento, essi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione che rechi almeno le seguenti indicazioni:

- natura,

- composizione,

- volume o massa dei rifiuti,

- nome e indirizzo del produttore o del (dei) precedente(i) detentore(i),

- nome e indirizzo dei detentori successivi o dell'addetto allo smaltimento definitivo,

- ubicazione del luogo di smaltimento finale, ove sia noto.

3. I documenti giustificativi delle operazioni di smaltimento effettuate devono essere conservati per tutto il tempo che gli Stati membri ritengono necessario.

Tali documenti, se del caso, debbono essere indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

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Art. 15

1. Ogni impianto, stabilimento o impresa che produce, detiene o smaltisce rifiuti tossici e nocivi è sottoposto al controllo e alla sorveglianza delle autorità competenti per accertare l'osservanza delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, nonché delle condizioni previste dall'autorizzazione.

2. A tal fine gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impianti, gli stabilimenti o le imprese forniscano la più ampia collaborazione agli agenti delle autorità competenti, per consentire a questi ultimi di procedere, in materia di rifiuti, ad esami, controlli, indagini o prelievi di campioni, nonché alla raccolta delle informazioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti.

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Art. 16

1. Ogni tre anni, e per la prima volta tre anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nei loro rispettivi paesi e la inviano alla Commissione, che la trasmette agli altri Stati membri.

2. Ogni tre anni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione della presente direttiva.

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Art. 17

1. Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono volte a:

- precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato;

- aggiungere nell'allegato sostanze o materie tossiche e nocive sconosciute all'atto della notifica della presente direttiva.

Tali modifiche saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

2. Nell'adattare l'allegato al progresso scientifico e tecnico si terrà conto dei pericoli immediati o a termine per l'uomo e l'ambiente inerenti ai rifiuti, in considerazione della loro tossicità, della loro persistenza, delle loro caratteristiche di bioaccumulazione, della loro struttura fisica e chimica e/o della loro quantità.

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Art. 18

1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

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Art. 19

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3.a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta per le misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

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Art. 20

Gli Stati membri vietano qualunque atto avente lo scopo o l'effetto di eludere le disposizioni della presente direttiva.

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Art. 21

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Art. 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.HEINESEN

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Allegato