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LEGGE 16 gennaio 1978, n. 17

G.U.R.I. 2 febbraio 1978, n. 33

Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.

Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.

Art. 2

La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO