
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 260
G.U.R.S. 5 gennaio 1980, n. 1
Integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"Il diritto di cui al comma precedente viene esteso a coloro che abbiano avuto l'alloggio assegnato dalla commissione comunale di cui all'art. 28 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni".
Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, possono esercitare la facoltà di scelta prevista dallo stesso art. 4.
All'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente:
"La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, invia la delibera di cui al comma precedente e le rispettive domande degli aventi diritto alla intendenza di finanza di Agrigento che provvederà alla stipula del contratto di cessione".
L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui affidare le pratiche.
All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 7 della citata legge regionale 18 marzo 1977, n. 11.