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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 260

G.U.R.S. 5 gennaio 1980, n. 1

Integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Il diritto di cui al comma precedente viene esteso a coloro che abbiano avuto l'alloggio assegnato dalla commissione comunale di cui all'art. 28 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 2

Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, possono esercitare la facoltà di scelta prevista dallo stesso art. 4.

Art. 3

All'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente:

"La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, invia la delibera di cui al comma precedente e le rispettive domande degli aventi diritto alla intendenza di finanza di Agrigento che provvederà alla stipula del contratto di cessione".

Art. 4

L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui affidare le pratiche.

All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 7 della citata legge regionale 18 marzo 1977, n. 11.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1979.

MATTARELLA