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LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 235

G.U.R.S. 1 dicembre 1979, n. 52

Provvedimenti per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la partecipazione della Regione siciliana alla costituzione della società per azioni a capitale pubblico prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni che si iscrive alla rubrica Presidenza della Regione.

Art. 2

All'onere di lire 100 milioni occorrente per l'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Presidenza della Regione - Titolo II - Rubrica 2 - Categoria XII. Codici: 12.9.0./5.3.2./2/1/19/-/1, è istituito il seguente nuovo cap. 50501: "Partecipazione della Regione Siciliana alla costituzione della società per azioni a capitale pubblico, prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", lire 100 milioni.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 1979.

MATTARELLA