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LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 224

G.U.R.S. 10 novembre 1979, n. 49

Adesione della Regione Siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunità economiche europee.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali - o alle sezioni italiane delle stesse - che svolgono attività consultiva nei confronti delle Comunità economiche europee e che presentino rilevante interesse per la Regione Siciliana.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a determinare e disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro necessario per consentire la partecipazione della Regione alle organizzazioni di cui al comma precedente ed ai lavori delle stesse.

Art. 2

Il contributo annuo di partecipazione versato dalla Regione Siciliana all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, in base all'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è elevato a lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 3

Al fine di sviluppare i rapporti con le Comunità economiche europee e con gli altri organismi europei, la Presidenza della Regione pubblicherà mensilmente una rivista con caratteristiche informative e divulgative.

Art. 4

All'onere di lire 12 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si fa fronte con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1979.

MATTARELLA