Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 226

G.U.R.S. 10 novembre 1979, n. 49

Concessione di contributi al Centro nazionale di studi pirandelliani.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a erogare contributi per le finalità istituzionali in favore del Centro nazionale di studi pirandelliani con sede in Agrigento.

Per l'esercizio 1979 è autorizzata, a favore del predetto Centro, la concessione di un contributo di lire 35 milioni, di cui lire 10 milioni per la celebrazione del quarantatreesimo anniversario della morte di Luigi Pirandello.

I rapporti tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed il Centro studi pirandelliani e le modalità di erogazione del contributo saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 2

All'onere di lire 35 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 3

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979, Titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Rubrica VI - Categoria IV, sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 38072 (nuova istituzione). Codici: 4.1.2./2.3.1./1/1/06/-/1/-/ "Contributo al Centro nazionale di studi pirandelliani per le finalità istituzionali", lire 25 milioni;

cap. 38073 (nuova istituzione). Codici: 4.1.2./2.3.1./1/1/06/-1/-/ "Contributo al Centro nazionale di studi pirandelliani per la celebrazione del quarantatreesimo anniversario della morte di Luigi Pirandello", lire 10 milioni;

cap. 60751: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", - lire 35 milioni.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1979.

MATTARELLA