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LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. 213

G.U.R.S. 15 settembre 1979, n. 41

Provvidenze per i sali potassici.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la ristrutturazione ed il risanamento dell'attività produttiva dei sali potassici siciliani il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato (si omette parte del presente alinea in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana):

- quanto a lire (si omette parte del presente alinea in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) 2000 milioni per l'anno 1979, per la ristrutturazione del settore produttivo;

- quanto a lire 9000 milioni per l'anno 1979 per concorrere, insieme con gli altri azionisti della ISPEA S.p.a., alla copertura delle perdite di detta società al 31 dicembre 1978.

Art. 2

Il piano di risanamento e ristrutturazione sarà predisposto dall'Ente minerario siciliano ed approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale, entro il 15 ottobre 1979.

Art. 3

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a utilizzare i suoi crediti verso l'ISPEA - S.p.a. per pareggiare i bilanci di esercizio della stessa nel tempo che occorre al conseguimento dei risultati della ristrutturazione.

Per tale tempo l'Ente minerario siciliano è altresì autorizzato a surrogarsi nelle posizioni di detta società limitatamente ai diritti vantati dall'Erario e dagli istituti previdenziali.

Art. 4

All'onere di lire 11.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

(Si omette il secondo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

In dipendenza delle disposizioni di cui al primo comma lo stanziamento del cap. 65701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 11.000 milioni ed è corrispondentemente ridotta dello stesso importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 settembre 1979.

MATTARELLA