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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1979, n. 197

G.U.R.S. 14 agosto 1979, n. 36

Provvedimenti per il settore agricolo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa di lire 46.146 milioni, di cui lire 11.146 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 1 della surrichiamata legge regionale.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e dell'art. 1 della presente legge, all'atto dell'ammissione al contributo in conto capitale, viene anticipato, in favore dei beneficiari, il trenta per cento dell'ammontare del contributo stesso, previa prestazione da parte dei beneficiari medesimi di idonea garanzia assicurativa o fidejussoria.

Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del restante contributo.

Art. 3

In relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 1, per le finalità previste dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1979 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Art. 4

Per il periodo 1979-1981, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, è incrementata di lire 11.850 milioni, di cui lire 2.850 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Per le medesime finalità e per lo stesso periodo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 5

I capitoli del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979, n. 57688 e n. 56914, in atto inseriti nella Rubrica 7 - Foreste ed economia montana - sono trasferiti alla Rubrica 4 - Miglioramenti fondiari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6

Il termine di utilizzazione delle somme di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, relativamente agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è differito al 31 ottobre 1979.

Art. 7

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad erogare, in favore di cooperative cantine sociali e loro consorzi, prestiti per l'estinzione di passività che risultino documentate dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con esclusione di quelle eventualmente ripianate dai soggetti beneficiari con analoghe agevolazioni creditizie.

I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 5.000 milioni.

Art. 8

Lo stanziamento recato dal cap. 55453 del bilancio per il corrente esercizio finanziario è incrementato di lire 1.000 milioni.

Art. 9

All'onere complessivo di lire 74.196 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per il periodo 1979-1981 si provvede quanto a lire 57.996 milioni per le finalità degli articoli 1 e 4, primo comma, con le assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per il periodo medesimo; quanto a lire 7.900 milioni per le finalità degli articoli 3, 4, secondo comma, 7 e 8 a carico dell'esercizio finanziario in corso utilizzando, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

Gli oneri di lire 8.300 milioni a carico degli esercizi finanziari 1980 e 1981 di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a termini dell'art. 1, quarto comma, della citata legge regionale n. 47 del 1977.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 agosto 1979.

MATTARELLA