
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1979, n. 201
G.U.R.S. 14 agosto 1979, n. 36
Norma aggiuntiva all'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, riguardante l'addestramento professionale dei lavoratori.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Al sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è aggiunta la seguente lettera:
"i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonchè al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali".
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.500 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:
Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - Cap. 74201: "Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale", più 1.500 milioni.
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 21159: "Interessi e spese sui mutui contratti, ecc.", meno 1.500 milioni.