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LEGGE REGIONALE 3 agosto 1979, n. 195

G.U.R.S. 14 agosto 1979, n. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, per la formazione professionale dei giornalisti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, sono sostituiti con i seguenti:

"Le borse di studio sono assegnate direttamente dall'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia, sulla base di apposito bando di concorso da emanarsi dallo stesso, di intesa con l'Associazione siciliana della stampa, entro il 30 ottobre di ciascun anno, in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dell'esito di prove scritte da sostenersi dagli aspiranti davanti ad una commissione nominata dal consiglio dell'ordine, e dallo stesso erogate alle aziende editrici di quotidiani.

Il Presidente della Regione versa annualmente, entro il 31 dicembre, all'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia le somme relative, che dovranno essere rendicontate con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per ottenere l'assegnazione della borsa di studio l'aspirante dovrà presentare una dichiarazione rilasciata da un'azienda editrice di giornale quotidiano comprovante che l'aspirante viene ammesso, quale praticante, presso la redazione del quotidiano".

Art. 2

Le borse di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche, da assegnare negli anni 1979 e 1980, hanno la durata di diciotto mesi.

Art. 3

Per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni per gli esercizi finanziari 1979-1980, di cui lire 40 milioni per l'anno 1979.

Art. 4

All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione.

Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1980 troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 10709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 40 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 agosto 1979.

MATTARELLA