
LEGGE REGIONALE 28 luglio 1979, n. 184
G.U.R.S. 4 agosto 1979, n. 34
Norme relative al controllo igienico-sanitario degli impianti di produzione e di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nell'ambito della Regione Siciliana, le leggi nazionali dirette alla tutela igienico-sanitaria per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano con le specificazioni contenute nella presente legge.
La mappa delle acque marine di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, (1) contenente la classificazione delle acque marine sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e di quelle utilizzate per la molluschicoltura, è approvata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla base di specifiche proposte formulate dagli uffici del medico provinciale, sentite le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.
Con la stessa procedura vengono approvati entro il 31 dicembre di ogni anno gli aggiornamenti annuali della mappa.
La legge 2 maggio 1977, n. 192 è stata abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 530.
Alle commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è attribuita la competenza consultiva nel settore della molluschicoltura.
A tal fine le commissioni provinciali sono integrate:
- dal veterinario provinciale;
- da un rappresentante degli operatori della molluschicoltura designato dalla rispettiva associazione di categoria, ovvero, in mancanza, dalla rispettiva camera di commercio;
- da un esperto del settore designato dal medico provinciale.
L'integrazione di cui al precedente comma è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
La durata in carica degli anzidetti componenti è di cinque anni.
I compensi sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.
Le funzioni attinenti al controllo sanitario sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento, deposito di molluschi eduli, sono attribuite al medico provinciale, al quale pertanto spetta l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, (1) nonchè l'esercizio di ogni altro potere di vigilanza e repressione.
La legge 2 maggio 1977, n. 192 è stata abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 530.
Per favorire lo sviluppo e il potenziamento degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, (1) la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva un piano di interventi finanziari predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste avanzate, per il tramite dei medici provinciali, da parte di cooperative, di molluschicultori singoli o associati e di enti pubblici.
Il finanziamento è concesso dall'Assessore regionale per la sanità nella misura del 90 per cento della spesa relativa alla progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti nel caso in cui si tratti di richieste avanzate da cooperative o da enti pubblici, e fino al 70 per cento negli altri casi.
La legge 2 maggio 1977, n. 192 è stata abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 530.
Nella redazione del piano generale degli interventi finanziari dovrà preventivamente operarsi una ripartizione delle disponibilità esistenti, individuando aree omogenee di intervento in relazione all'indice di densità degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
In tali aree dovranno essere soddisfatte con preferenza le richieste avanzate da cooperative e da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì per gli invertebrati marini eduli individuati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192. (1)
La legge 2 maggio 1977, n. 192 è stata abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 530.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192. (1)
La legge 2 maggio 1977, n. 192 è stata abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 530.