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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1979, n. 116

G.U.R.S. 2 giugno 1979, n. 24

Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

TESTO COORDINATO (alla L.R. 198/1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 8 della L.R. 198/79)

Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire 10 mila milioni per concorso interessi a favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, convenzionati con il medesimo IRCAC, che effettuano finanziamenti a cooperative agricole e loro consorzi per l'ammasso volontario di uva ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive integrazioni e modifiche.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive modifiche, è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 13 della suddetta legge, la spesa di lire 600 milioni per far fronte al maggior onere relativo alle operazioni inerenti alla campagna 1978-1979.

Art. 2

In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana è autorizzato a versare anticipatamente e fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, all'entrata del bilancio della Regione, le somme eccedenti il fabbisogno finanziario occorrente per le finalità della predetta legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Art. 3

All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni, con le entrate previste dal precedente articolo e quanto a lire 600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 4

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

Titolo II - Categoria VI - Rubrica 2 - Cap. 2711 (nuova istituzione) /05 - 1.2.6. - /1 "Somma da versare dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana", più lire 10 mila milioni.

Spesa

Spesa Cap. 55464: Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, più lire 600 milioni;

Cap. 75209: Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, più lire 10 mila milioni;

Cap. 60751: Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, meno lire 600 milioni.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 maggio 1979.

MATTARELLA